È stagione di bilanci e, per le società benefit, anche di fare un punto sul loro operato in materia di attività di beneficio comune attraverso la redazione della cosiddetta “relazione d’impatto”.  

Le società benefit sono tenute a predisporre una relazione annuale relativa al perseguimento delle proprie finalità di beneficio comune.  

In particolare, la relazione deve includere: 

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate per il perseguimento delle finalità di beneficio comune; 
  • la valutazione dell'impatto generato; 
  • la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.  

La norma precisa, inoltre, che la relazione deve essere allegata al bilancio civilistico della società e pubblicata sul sito web della stessa. Nulla di più. 

Sebbene la normativa conceda ai membri dell'organo amministrativo una notevole flessibilità riguardo alla procedura per formalizzare l'adozione della relazione annuale, nella pratica sono sorti interrogativi su quale sia il procedimento corretto per ottemperare agli obblighi di trasparenza richiesti dalla normativa. 

In primo luogo, c'è la questione dell’iter di approvazione della relazione d’impatto.  

Un’approvazione da parte dell’organo amministrativo pare necessario, considerando che si tratta di un documento ufficiale da allegare al bilancio civilistico e pubblicare sul sito web aziendale. Tale passaggio approvativo si fa tanto più doveroso in quei casi in cui il responsabile d’impatto, vale a dire la persona a cui sono affidate funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, è esterno all’organo amministrativo.  

In merito alla necessità di un’approvazione della relazione da parte dell’assemblea dei soci, riteniamo che, anche se tale requisito non sembra essere esplicitamente richiesto dalla normativa, potrebbe essere prudente per gli amministratori valutare se tale approvazione sia opportuna, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, della sua struttura societaria e delle sue attività.  

Il codice civile non elenca la relazione d’impatto tra gli elementi essenziali del bilancio che devono essere approvati dall'assemblea dei soci, a differenza dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Poiché la relazione non è inclusa, potrebbe essere interpretato che non sia considerata un elemento essenziale del bilancio, ma piuttosto un documento complementare, simile alla relazione sulla gestione.  

Indipendentemente dal percorso decisionale scelto, è sempre consigliabile depositare la relazione presso la sede sociale prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, così da consentire ai soci di esaminarla e presentare eventuali commenti. 

Il secondo interrogativo riguarda la necessità o meno di procedere con il deposito della relazione presso la Camera di Commercio. 

Sebbene la prassi sul territorio nazionale non sia uniforme, riteniamo che si tratti certamente di un adempimento opportuno adottato da molte società. Difatti, la relazione costituisce allegato del bilancio societario e il suo deposito presso la Camera di Commercio consente di soddisfare il requisito della trasparenza previsto dalla disciplina delle società benefit. 

Infine, l’ultimo punto è relativo al ruolo dell’organo di controllo e alla necessità o meno di un suo parere sulla relazione di impatto.  

La normativa sulle società benefit non menziona esplicitamente l'organo di controllo e le sue responsabilità: per stabilire i requisiti e le attività che gli competono bisogna quindi fare riferimento ai compiti che gli sono assegnati dal codice civile, applicabili alle società benefit in quanto Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata. 

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Dunque, in merito alla relazione d’impatto, riteniamo che il Collegio Sindacale, nella sua funzione di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, debba verificare la predisposizione della relazione, da allegare al bilancio societario, e la sua successiva pubblicazione sul sito della società.  

Dal momento che la legge istitutiva delle società benefit non prevede alcuna verifica da parte dell’organo di controllo della società, si ritiene che né il revisore né il collegio sindacale nei casi in cui tale funzione sia in capo al collegio stesso sia chiamato ad esprimere un qualsiasi giudizio sul contenuto della relazione stessa.

Sara Rivolta e Elena Pascolini