Il governo annuncia la riduzione dell'Iva sull'importazione dell'arte dal 10 al 5,5%
Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha dichiarato che il governo ridurrà l'Iva sull'importazione delle opere d'arte dal 10 al 5,5%, recependo le modifiche della direttiva UE dello scorso 5 aprile (2022/542) e rendendo più competitiva l’Italia nel mercato internazionale dell’arte (ANSA).
L'annuncio è avvenuto anche a seguito della pubblicazione di un articolo su Il Sole 24 Ore, Arteconomy24, a firma di Marilena Pirrelli, del 4 marzo, in cui è intervenuto il nostro socio Franco Broccardi per evidenziare le opportunità che la nuova direttiva UE rappresenta per l’Italia. "Adottare per i beni artistici e antiquari l'aliquota ridotta significa riconoscere l'importanza della circolazione del loro valore culturale per le comunità, già espressa dalla Ue in modo indiretto nella Convenzione di Faro" ha spiegato Franco Broccardi. "Rafforzare con l'aliquota ridotta questi beni culturali consentirebbe una loro maggiore fruizione e disseminazione e, naturalmente, un sostegno alla produzione contemporanea di opere d'arte e agli stessi artisti. È nell'interesse nazionale che la filiera dell'arte nella sua funzione culturale e di attrattore turistico ed economico possa dare maggiore forza e competitività all'Italia nel mondo".
La nuova direttiva, scaricabile qui, va a modificare le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote IVA all’interno dell’Unione Europea e deve essere recepita entro il 31 dicembre 2024 dagli stati membri. Per quanto riguarda la circolazione di opere d’arte, introduce due principali modifiche in materia di aliquote ridotte e di regime del margine.
Ad oggi in Italia l’aliquota IVA sulle importazioni e sulle vendite da parte dell’artista di opere d’arte è fissata al 10%. La nuova direttiva apre alla possibilità di applicare un’aliquota ridotta fino al 5%. Difatti, la “cessione di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato” diventa uno dei 29 beni e servizi che, riportati nell’Allegato III, possono essere assoggettati alle aliquote ridotte di cui all’articolo 98. La nuova formulazione dell’articolo impone, però, agli stati membri di applicare l’aliquota ridotta ad un massimo di 24 punti dell’Allegato III, lasciando ai singoli stati la facoltà di scegliere quali categorie includere e quali lasciare fuori.
Di seguito, l’elenco dei 29 beni e servizi riportati nell’Allegato III.
Scegliere l’arte significherebbe escludere cinque delle altre categorie introdotte dalla nuova direttiva: fornitura di energia elettrica, piante e prodotti della floricoltura, abbigliamento e calzature per bambini, biciclette, servizi di assistenza legale al lavoro, attrezzature di salvataggio e primo soccorso, servizi connessi al funzionamento di fari e navi faro. Oppure, significherebbe rivedere le altre 21 categorie di beni e servizi che già godono dell’aliquota ridotta e riportarle al regime ordinario.
Per quanto riguarda il regime del margine, la nuova direttiva chiarisce che può essere applicato solo a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta.