Preordinazione come requisito speculativo fiscale
Un articolo su Il Sole 24 Ore del 9 febbraio riferisce che la Corte tributaria di Roma, nella sentenza n. 12832/19/2025, ha stabilito che la "preordinazione", ossia l'intenzione già programmata di vendere un'opera appena acquistata, è un requisito fondamentale per individuare l'intento speculativo e qualificare un soggetto come mercante d'arte ai fini fiscali. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato a un contribuente, erede di una nota gallerista, il mancato versamento delle imposte su alcune vendite, riclassificandolo come mercante d'arte. Il contribuente opponeva che le opere provenivano da donazioni e successioni ereditarie, facenti parte di una collezione privata. La Corte, pur rilevando che elementi come gli ingenti importi, i rapporti con case d'aste e la molteplicità delle vendite nello stesso anno denotino un chiaro intento speculativo, ha evidenziato la mancanza di prova certa della preordinazione e, pertanto, non è stato possibile comprovare la qualifica di mercante d'arte. Il contribuente è stato quindi qualificato come speculatore occasionale.
