Impatti per le Sponsorizzazioni culturali in natura: un nuovo equilibrio tra semplificazione e controlli dal 2026

Con l’inizio del 2026 è entrata in vigore una rilevante novità in materia di IVA, destinata, tra l’altro, a incidere in modo concreto anche sulle sponsorizzazioni culturali in natura.

Il cambiamento, dovuto all’allineamento della normativa nazionale alla disciplina UE, riguarda la modalità di determinazione della base imponibile nelle operazioni di permuta di beni e servizi e nelle dazioni in pagamento (beni o servizi a saldo di un debito).

La riforma segna, infatti, il superamento, come regola generale, del riferimento al valore normale di mercato dei beni e servizi scambiati, sostituito da quello dei costi effettivamente sostenuti dal cedente o prestatore. Obiettivo del legislatore è quello di determinare l’IVA a dati contabili verificabili, piuttosto che a stime di mercato spesso complesse, discutibili e fonte di contenzioso. Si ritiene, insomma, il criterio del costo un criterio “oggettivo” preferibile rispetto al valore normale troppo “soggettivo”.

Tanti gli impatti previsti e prevedibili per gli operatori economici, primi tra tutti quelli del settore edilizia/costruzioni, abituati ad operare con questo genere di operazioni che limitano gli scambi di denaro.

Nel mondo delle sponsorizzazioni culturali in natura, questa impostazione assume un rilievo particolare. Quando uno sponsor fornisce beni o servizi in cambio di visibilità, diritti di immagine o spazi promozionali, l’operazione resta pienamente imponibile ai fini IVA. Dal 2026, però, la base imponibile non è più legata a quanto quella prestazione “potrebbe valere” sul mercato, bensì a quanto effettivamente è costato allo sponsor produrre il bene o servizio offerto in contropartita.

Come detto, la logica che sorregge la riforma è quella di rendere il sistema più coerente con i principi europei dell’IVA, in particolare con il principio di neutralità dell’imposta, che impone una tassazione fondata sul valore economico reale dell’operazione e non su grandezze astratte o potenzialmente manipolabili. Il costo sostenuto diventa così il parametro centrale, perché più oggettivo, documentabile e controllabile.

Questa nuova regola, tuttavia, non si applica indistintamente a tutte le operazioni di permuta. Il legislatore ha scelto consapevolmente di mantenere il valore normale come criterio di riferimento in presenza di specifiche situazioni considerate sensibili sotto il profilo dell’elusione fiscale. In particolare, il valore di mercato continua a trovare applicazione quando l’operazione avviene tra parti correlate e, allo stesso tempo, almeno uno dei soggetti coinvolti dispone di un diritto alla detrazione IVA limitato.

In questi casi, il rischio è che il corrispettivo venga artificiosamente ridotto per abbattere l’imposta dovuta, sfruttando l’asimmetria nei diritti di detrazione all’interno del gruppo. Per questo motivo, l’articolo 13 del DPR IVA prevede che, in presenza simultanea di rapporti di controllo diretto o indiretto e di limiti alla detrazione, la base imponibile resti ancorata al valore normale dei beni e dei servizi, qualora il corrispettivo pattuito risulti inferiore a tale valore. È un presidio antielusivo che limita la portata della riforma e ne chiarisce il perimetro applicativo.

Al di fuori di queste ipotesi, il nuovo criterio basato sui costi effettivi trova piena applicazione. Dal punto di vista operativo, ciò comporta effetti non trascurabili.

Per gli sponsor strutturati, dotati di sistemi di contabilità gestionale solidi e rodati, la determinazione della base imponibile può risultare più semplice e meno esposta a contestazioni. Per quelli meno organizzati sotto il profilo contabile questo potrebbe risultare un problema.

Allo stesso modo per gli enti culturali beneficiari, invece, la semplificazione non è automatica. Chi riceve beni o servizi dovrà a sua volta emettere fattura per la controprestazione di sponsorizzazione resa e dovrà poter giustificare il valore attribuito all’operazione, spesso sulla base di informazioni che dipendono dallo sponsor.

Il nuovo sistema può inoltre generare disallineamenti tra le basi imponibili delle due operazioni contrapposte che compongono la permuta, poiché ciascuna parte applica l’IVA sui propri costi. Questo fenomeno, fisiologico nel nuovo assetto, richiede una maggiore attenzione nella documentazione e nella coerenza delle valorizzazioni, soprattutto in presenza di rapporti continuativi o strutturati.

La riforma del 2026, in definitiva, non elimina la complessità, ma la redistribuisce. Riduce il peso delle valutazioni di mercato, ma rafforza il ruolo della contabilità, della contrattualistica e dei controlli interni. Per il settore culturale, il vero nodo non è tanto il nuovo criterio in sé, quanto la capacità di governarlo correttamente, distinguendo i casi in cui il valore effettivo è applicabile da quelli in cui il valore normale continua a rappresentare un argine necessario contro pratiche elusive.

Pierluca Princigalli

Pierluca Princigalli

Dottore Commercialista e Revisore Legale. L'esperienza maturata nel settore della consulenza fiscale e societaria lo ha portato alla consapevolezza della necessità di un nuovo paradigma del "fare impresa". I temi della sostenibiltà, del "futuro comune", dell'impresa sociale fanno parte del suo background di studi e lo portano a vedere le dinamiche aziendali come parte di un sistema che deve cercare il suo equilibrio.