Detrazione IVA: il Decreto Omnibus allunga i termini. Ma per le fatture 2024 e 2025 restano dubbi
Dal 12 agosto 2026, cambiano le regole per la detrazione dell’IVA sugli acquisti. Il Decreto Omnibus ha modificato gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, ampliando i termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione e registrare le fatture di acquisto. Ma l’assenza di una disciplina transitoria lascia aperti interrogativi per le operazioni relative agli anni precedenti.
Le novità introdotte
La nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, del “Decreto IVA” prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ferme restando le condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.
Parallelamente, è stato modificato anche l’art. 25, che ora consente di registrare le fatture di acquisto e le bollette doganali entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
Effetti per gli acquisti del 2026
Per le fatture ricevute dopo il 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento), il nuovo regime si applica integralmente. Un contribuente che riceva regolarmente una fattura, ad esempio, il 13 agosto 2026, non sarà più vincolato ai ristretti termini precedenti per recuperare l’imposta.
In concreto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. La fattura dovrà essere annotata entro lo stesso termine.
L’ampliamento riduce significativamente il rischio che un mero ritardo nella registrazione comporti la perdita del diritto alla detrazione, evitando così il ricorso a strumenti correttivi complessi per recuperare un’imposta che, sotto il profilo sostanziale, sarebbe pienamente detraibile.
Il nodo delle fatture 2024 e 2025
La questione più delicata riguarda le operazioni anteriori al 12 agosto 2026 per le quali, alla data di entrata in vigore del Decreto Omnibus, il diritto alla detrazione non sia stato ancora esercitato.
L’art. 12 del decreto, infatti, non contiene una disposizione transitoria che circoscriva espressamente il nuovo regime alle sole fatture ricevute dopo l’entrata in vigore, né individua un determinato periodo d’imposta dal quale applicare l’estensione.
Il dubbio non è puramente teorico. Si pensi, ad esempio, a un acquisto effettuato e fatturato nel 2024, con IVA non ancora portata in detrazione. Se la nuova formulazione dell’art. 19 fosse applicabile anche ai diritti sorti anteriormente alla modifica, il contribuente potrebbe beneficiare del nuovo termine e recuperare l’imposta con la dichiarazione relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Lo stesso principio varrebbe per le fatture degli anni successivi.
In attesa di chiarimenti
Al momento, permangono incertezze interpretative che richiedono un chiarimento ufficiale da parte del legislatore o dell’Agenzia delle Entrate. La questione centrale è se i contribuenti possano legittimamente recuperare, con il nuovo termine, l’IVA relativa alle annualità precedenti senza esporsi al rischio di successive contestazioni.
Restiamo in attesa di sviluppi, che potrebbero avere ricadute significative sulla gestione delle dichiarazioni IVA dei prossimi anni.
Giuliano Maronati
Giuliano Maronati
Aree: Tax & Compliance, Terzo settore
Laureato in “Economia Aziendale – Professioni Contabili”, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Entrato in studio nel 2009 per il tirocinio professionale, ha proseguito poi il suo percorso dopo l'abilitazione. È responsabile della compliance di clienti PMI in diversi settori, specializzato nelle tematiche delle branch italiane di gruppi multinazionali.
