Dal 1° luglio 2022 le operazioni estere passive (fatture di acquisto da fornitori esteri) non saranno più comunicate alla Agenzia delle Entrate tramite il c.d. esterometro, ma occorrerà inviare al sistema di interscambio un file xml per ogni singola operazione. Si passerà quindi dall’invio di una dichiarazione riepilogativa alla comunicazione autonoma per ogni singola fattura.
Le operazioni oggetto del nuovo adempimento sono:
- Acquisto di beni da soggetti UE;
- Acquisto di servizi da soggetti UE ed Extra UE;
- Acquisto di beni da già sul territorio nazionale ma da soggetti esteri.
Il file xml che occorrerà produrre avrà lo stesso formato e segue gran parte delle specifiche tecniche della fattura elettronica, ciò che cambia è il tipo documento che sarà per le operazioni di cui al punto 1 TD18, per le operazioni di cui al punto 2 TD17, per le operazioni di cui al punto 3 TD19.
Il termine ultimo per l’invio al sistema SDI dei file xml con tipo documento TD17, TD18, TD19 è il 15 del mese successivo alla data di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.
In caso di ricezione di un servizio da parte di soggetto estero il documento di tipo TD17 andrà trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e in caso di fornitore extra-UE, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In caso di acquisto di Beni UE il documento di tipo TD18 andrà trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura di acquisto del bene.
In caso di beni già presenti in Italia da fornitori UE o Extra UE il documento di tipo TD19 andrà trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e in caso di fornitore extra-UE, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In tutti e tre i casi (TD17-TD18-TD19) come cedente prestatore andrà indicato il fornitore estero, come regime fiscale si consiglia di utilizzare il codice RF18. Per ora non ci saranno controlli sul campo IdCodice quindi per lo SDI dovrebbe essere sufficiente la loro compilazione. Una particolare attenzione ai documenti TD19 come IdCodice non bisognerà indicare l’eventuale partita iva italiana del fornitore ma il rispettivo codice/partita IVA estero/a.
Quindi si avrà in tutti e tre i file :
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>PAESE DEL FORNITORE</IdPaese>
<IdCodice>CODICE FISCALE O P.IVA ESTERA DEL FORNITORE</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>DENOMINAZIONE DEL FORNITORE</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF18</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>INDIRIZZO DEL FORNITORE</Indirizzo>
<CAP>00000</CAP>
<Comune>COMUNE DEL FORNITORE</Comune>
<Provincia>EE</Provincia>
<Nazione>NAZIONE DEL FORNITORE</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
Nei file TD17 e TD19 i dati generali documento si riferiscono alla data di registrazione/emissione dell’autofattura e il numero è quello attribuito all’autofattura.
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD17</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2022-07-30 (DATA AUTOFATTURA)</Data>
<Numero>1/AF(NUMERO AUTOFATTURA)</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>……..</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiFattureCollegate>
<IdDocumento>NUMERO DOCUMENTO ORIGINALE</IdDocumento>
<Data>2022-07-16 DATA DOCUMENTO ORGINALE</Data>
</DatiFattureCollegate>
Nel fil TD18 data e numero sono quelli dell’integrazione della fattura UE
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD18</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2022-07-30 (è LA DATA DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA)</Data>
<Numero>2/UE (NUMERO INTEGRAZIONE)</Numero>
<ImportoTotaleDocumento>……..</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiFattureCollegate>
<IdDocumento>NUMERO FATTURA UE ORIGINALE</IdDocumento>
<Data>DATA FATTURA UE ORIGINALE</Data>
</DatiFattureCollegate>
In tutti e tre i casi è possibile allegare il pdf della fattura originale al file XML .
Attenzione per le note di credito non esiste un codice documento apposito ma occorrerà emettere i tipo documenti TD17-TD18-TD19 con segno meno.
Infine, si precisa che non occorrerà inviare alcun file per le operazioni fuori campo iva (acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972) con valore inferiori a euro 5.000 per ogni singola operazione. Ad esempio, se si ricevesse una fattura da un albergo francese o svizzero di valore inferiore a euro 5.000 non andrà inviato alcun file. Nel caso in cui la stessa fattura sia maggiore di tale soglia occorrerà inviare un file xml tipo documento TD17 e avendo un’imposta pari a zero occorrerà indicare il codice natura N2.2
Si consiglia di rispettare le indicazioni dei rispettivi consulenti del software in dotazione in modo che i file vengano generati correttamente.
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