Avviamento e marchi si allunga la vita utile

Avviamento e marchi si allunga la vita utile

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una penalizzazione retroattiva dei benefici della rivalutazione di avviamento e marchi resa possibile dal “decreto di Agosto”.

Per  l’importo delle rivalutazioni effettuate su marchi e avviamento il periodo di ammortamento fiscalmente deducibile passa da 18 a 50 anni.

Tale disposizione non si applica a  diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i brevetti, il know how e i software.

L’allungamento del periodo di ammortamento fiscalmente deducibile di marchi e avviamento entra il vigore dall’esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, quindi dal 2021.

Alle imprese  viene però data la possibilità di continuare a dedurre le quote di ammortamento del maggior valore imputato a marchi e avviamento in diciottesimi effettuando il versamento di  un’ulteriore imposta sostitutiva, al netto della sostitutiva del 3% già corrisposta in sede di affrancamento della rivalutazione. La nuova imposta sostitutiva è pari a :

– per valori fino a 5 milioni di euro si dovrà pagare il 9%;

– per valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro si dovrà pagare l’11%;

– per valori superiori a 10 milioni di euro si dovrà corrispondere il 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2021 e la seconda entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo, la norma non prevede i criteri di contabilizzazione di questa sovraimposta.

In alternativa viene concessa  la possibilità di revocare  il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, mediante  rimborso o compensazione della sostitutiva pari al 3% della rivalutazione già versata. In questo caso si dovranno attendere le istruzioni che definiranno le modalità di rimborso.

E’ chiaro che l’allungamento del periodo di recupero fiscale della rivalutazione  di marchi e avviamento, sposta notevolmente in avanti il momento in cui si verifica il punto di pareggio tra l’onere per l’imposta sostitutiva (pari al 3% della rivalutazione) e il risparmio fiscale (IRES e IRAP: 27,9% della rivalutazione) derivante dalla deduzione di maggiori ammortamenti.

Fino all’introduzione della norma in esame l’impresa otteneva il pareggio oneri-benefici al secondo anno di ammortamento (esercizio 2022) e dunque il risparmio fiscale superava il 3% con il versamento a saldo di IRES e IRAP di giugno del 2023.

Ora  invece, il punto di pareggio tra onere derivante dal pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% e beneficio da deduzione  di maggiori ammortamenti si ottiene solo al sesto anno (2026) e dunque con il versamento a saldo che si effettuerà a giugno del 2027 . Solo da quel momento in avanti, la rivalutazione affrancata comincerà a generare benefici fiscali netti, a condizione, però, che la società realizzi per i successivi 44 anni dei redditi capienti per assorbire le deduzioni.

Nel caso di trasferimento a terzi dei marchi o avviamento rivalutato si prevede che il recupero in cinquanta anni si trasferisce sull’eventuale minusvalenza realizzata. La società che sta ammortizzando fiscalmente il marchio o l’avviamento in cinquanta anni, se trasferisce a terzi tali beni  e realizza una minusvalenza , dovrà scomporne l’importo in due quote: quella riferita al costo fiscale originario (al netto del corrispondente ammortamento) e quella riferita al residuo ammortizzabile (fiscale) della rivalutazione.

Dal lato dell’acquirente, la norma impone una sorta di prosecuzione nel processo di ammortamento su base temporale di cinquanta anni della parte di costo riferibile al suddetto residuo valore da ammortizzare, al netto della minusvalenza realizzata dal cedente e al netto degli esercizi già trascorsi dal cedente.

Queste modifiche retroattive rendono meno conveniente dal punto di vista fiscale la rivalutazione su marchi e avviamento con conseguenti ricadute sui bilanci delle imprese che si trovano a dover rieffettuare una valutazione di convenienza e analisi su importi già affrancati.

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