Approvato il DL “Sostegni Ter”
Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio presentato in bozza sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19 che in particolare, prevede le seguenti misure:
- Istituito al Mise un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo verranno riconosciute a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) dall’emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021, è esteso al 2022.
Sono previsti interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40 (quaranta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi relativi ai periodi d’imposta 2021 e 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.
- Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni.
- Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività;
- Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico che riguarda le imprese con almeno 1.000 dipendenti, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.
- Credito d’imposta in favore di imprese turistiche pari al 60% dell’ammontare mensile per canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
- Proroga dell’utilizzo dei “Bonus terme” che estende l’utilizzo fino al 31 marzo 2022 di tutti i bonus non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022;
- Modifiche normativa che ha per oggetto la cessione del credito e lo sconto in fattura per il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi prevedendo che il credito d’imposta a partire dal 7 febbraio 2022 possa essere ceduto una sola volta, e prevedendo la nullità di articoli contrattuali che deroghino alla previsione di legge.
Si attende la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale (attesa già negli scorsi giorni) e la conversione in legge da parte delle Camere.
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