La conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), in vigore dal 22 Dicembre 2021, ha introdotto alcune modifiche ad una tipologia contrattuale che, a differenza di altre, da tempo non era oggetto di particolare interesse da parte del legislatore: il lavoro autonomo occasionale.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e segg. del Codice civile.
Sotto tale profilo, il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCO – LAVORO
La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro introduce, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale e dal momento di entrata in vigore della legge, le medesime modalità operative previste a oggi per le comunicazioni riservate ai lavoratori intermittenti (art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015), ossia l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.
SANZIONI
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione; non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
Your Comment
Leave a Reply Now