Iva a cavallo, una questione che si ripete

Iva a cavallo, una questione che si ripete

 

Per iva a cavallo intendiamo l’iva relativa alle fatture datate 2021 ma che saranno ricevute tramite sistema di interscambio nel gennaio 2022. Secondo la attuale normativa sulla fatturazione elettronica, per le fatture d’acquisto nel periodo a cavallo d’anno, quindi quelle emesse a dicembre ma la cui ricezione avviene in gennaio, il credito IVA in rivalsa potrà essere utilizzato unicamente nel mese di gennaio, anche se le fatture sono state ricevute entro il 15 gennaio del nuovo anno. Sempre secondo l’attuale normativa il diritto alla rivalsa iva per le fatture di acquisto si ha quando la fattura risulta consegnata o nel momento di presa visione da parte del destinatario. A titolo di esempio, se una fattura viene emessa da un fornitore il 25 gennaio e recepita dal destinatario il 15 febbraio, ipotizzando che il soggetto ricevente sia obbligato alla liquidazione mensile dell’IVA, lo stesso potrà detrarsi il credito IVA in rivalsa nel mese di gennaio. Il “problema” sorge nel caso in cui una fattura emessa a dicembre 2021 venga consegnata al destinatario/fornitore a gennaio 2022. In questo caso il diritto alla rivalsa iva per il fornitore/destinatario sorge a gennaio 2021. Questo perché per espressa previsione normativa non è applicabile il meccanismo della retrodatazione dell’IVA rispetto alla data di ricezione quando si ha il cambio di anno di competenza. In ogni caso, l’IVA delle fatture ricevute dal destinatario a dicembre 2021, benché non registrate entro l’anno potrà essere inserita e detratta con la dichiarazione IVA 2022, che sarà presentata entro il 30 aprile 2022. In questo caso la registrazione delle fatture dovrà avvenire su un apposito sezionale del registro iva acquisti. Qualora la registrazione contabile avvenga dopo il 30 aprile 2022, quindi oltre il termine per l’invio della dichiarazione l’IVA a credito risulterà non recuperabile.

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