Il DL 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 ha modificato, a partire dal 01.01.2022, il limite per l’utilizzo del contante riducendolo a 999,99 euro.
Sarà vietato a partire dal nuovo anno quindi il trasferimento di denaro contante quando il valore dell’operazione oggetto di trasferimento sarà pari o superiore a 1.000,00 euro.
Il divieto è prescritto anche per pagamenti frazionati almeno che il frazionamento degli importi non derivi da prassi commerciale o da clausola contrattualizzata nell’ambito delle libertà previste dal codice civile (es. Vendita a rate).
Non si potrà quindi effettuare, a titolo esemplificativo:
- Incassi o pagamenti di fatture;
- Effettuare/ricevere finanziamenti soci;
- Distribuzione dei dividendi;
- Donazioni.
Sarà consentito invece versare/prelevare dai conti correnti bancari importi superiori alla somma per le normali transazioni commerciali e/o per attività personali in quanto non sussiste il trasferimento di denaro.
Inoltre, gli assegni pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare sin dall’origine la clausola di non trasferibilità e saranno tracciate tutte le operazioni con utilizzo di banconote da 200,00 e 500,00 euro per importi unitari superiori a €2.500,00.
Il mancato rispetto della normativa (che coinvolge sia chi paga che chi accetta il pagamento) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito (minimo edittale €1.000,00) per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022.
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