- Zone arancio e rosse
L’art. 1 dispone le seguenti limitazioni, dal 07 aprile al 30 aprile 2021:
– l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
– l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
– la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il decreto proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni anti-Covid del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto e di alcune misure già previste dal D.L. n. 30/2021.
Nello specifico, dal 7 al 30 aprile:
– restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
– nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
– nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali;
– in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
– nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti;
– le attività di ristorazione sono sospese. Prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio. - Scuola
L’art. 2 prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale:
– lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado;
– per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.
In zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. - Personale esercente professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario
Gli artt. 4 e 5 introducono norme rigorose per i no vax, operanti nel comparto delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, e lo scudo penale per i vaccinatori.
In sostanza, il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario e ad assicurare, in caso di mancato adempimento, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il decreto prevede inoltre che sia esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale a condizione che
le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. - Processo Tributario
Vengono inoltre prorogate fino al 31 luglio 2021 le misure relative allo svolgimento del processo tributario contenute nell’art. 27 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).
Confermata, in particolare, fino al 31 luglio 2021, la possibilità per il Presidente della Commissione Tributaria di autorizzare, con decreto motivato, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto. - Terzo Settore
L’art. 8 prevede che anche gli Enti del Terzo settore possano:
– convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– riconosce la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di ricorrere all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. - Concorsi Pubblici
Gli artt. 10 e 11 introducono alcune deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici. In particolare:
– nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale prevede l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
– l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
– una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali.
Dal 3 maggio 2021, i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
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