Novità Decreto Sostegni – D.L. 41/2021 | Focus lavoro

Novità Decreto Sostegni – D.L. 41/2021 | Focus lavoro

1. Proroga Cassa Integrazione Ordinaria – Cassa Integrazione in Deroga – Fondo Integrazione Salariale e Fondo di Solidarietà Bilaterale per emergenza COVID -19

L’art. 8 del Decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid-19 rideterminando il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende per l’anno 2021 sulla base del settore di appartenenza.

Il PERIODO MASSIMO è di 28 Settimane, utilizzabile nell’arco temporale dal 1° di Aprile al 31 Dicembre 2021 per le aziende che rientrano nel Fondo Integrativo Salariale (FIS) – nella Cassa Integrazione in Deroga e nel Fondo FSBA (Artigianato): le 28 settimane possono essere richieste anche per periodi disgiunti nel rispetto del massimo concedibile e nel rispetto dell’arco temporale precedentemente indicati. Considerata la scadenza dell’arco temporale al 31 Dicembre 2021 riteniamo che non verranno rifinanziate ulteriori settimane rispetto alle 28 stabilite dal Decreto Sostegni.

Di seguito delineiamo le caratteristiche principali delle differenti tipologie di ammortizzatori sociali ad oggi utilizzabili (Cassa Integrazione Ordinaria – Cassa Integrazione in Deroga – Fondo Integrativo Salariale – Fondo FSBA)

A) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

– Categorie Merceologiche che vi rientrano:

a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

g) imprese di vigilanza;

h) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda;

i) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici; che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda;

l) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti occupati;

m) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.

– PERIODO RICHIEDIBILE introdotto dal Decreto Sostegni:

Fino a massimo 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane “si aggiungono” alle precedenti 12 settimane introdotte con la Legge di Bilancio 2021 collocate nel primo trimestre dell’anno in corso garantendo quindi un periodo complessivo di 25 settimane di trattamenti dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2021.

– DIPENDENTI che possono rientrare in questo ulteriore periodo di Cassa Integrazione Ordinaria:

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino in forza alla data del 22 marzo 2021 (data antecedente all’entrata in vigore del decreto–legge Sostegni).

– TEMPISTICHE per INOLTRO della DOMANDA di attivazione all’INPS e necessità di comunicazione preventiva ai sindacati:

La Domanda di attivazione deve essere trasmessa all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ( es: se la cassa integrazione ordinaria decorresse dal mese di Aprile la domanda di attivazione all’INPS deve essere trasmessa entro il 31 di Maggio a pena di decadenza). Entro i 3 giorni antecedente all’inoltro della Domanda è necessario procedere con la trasmissione della comunicazione di attivazione preventiva ai Sindacati.

B) FONDO INTEGRATIVO SALARIALE (FIS)

– Categorie Merceologiche che vi rientrano:

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

– PERIODO RICHIEDIBILE introdotto dal Decreto Sostegni:

Fino a massimo 28 settimane di Assegno Ordinario FIS con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Le suddette 28 settimane “si aggiungono” alle precedenti 12 settimane introdotte con la Legge di Bilancio 2021 collocate nel primo semestre dell’anno in corso garantendo quindi un periodo complessivo di 40 settimane di trattamenti dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021.

– DIPENDENTI che possono rientrare in questo ulteriore periodo di Fondo Integrativo Salariale (FIS):

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino in forza alla data del 22 marzo 2021 (data antecedente all’entrata in vigore del decreto–legge Sostegni).

– TEMPISTICHE per INOLTRO della DOMANDA di attivazione all’INPS e necessità di comunicazione preventiva ai sindacati:

La Domanda di attivazione deve essere trasmessa all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ( es: se la cassa integrazione ordinaria decorresse dal mese di Aprile la domanda di attivazione all’INPS deve essere trasmessa entro il 31 di Maggio a pena di decadenza). Entro i 3 giorni antecedente all’inoltro della Domanda è necessario procedere con la trasmissione della comunicazione di attivazione preventiva ai Sindacati.

C) FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE per Settore Artigianato (FONDO FSBA)

– Categorie Merceologiche che vi rientrano:

Le aziende ad oggi coperte dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, per le quali è previsto apposito versamento su Modello F24 del relativo contributo, sono le seguenti, appartenenti al settore Artigiano:
– Area Acconciatura – Estetica
– Area Alimentari e Panificazione
– Area Comunicazione
– Area Chimica e Ceramica
– Area Legno e Lapidi
– Area Meccanica
– Area Tessile – Moda
– Area Pulizia
– Area Autotrasporto

– PERIODO RICHIEDIBILE introdotto dal Decreto Sostegni:

Fino a massimo 28 settimane di cassa integrazione con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Le suddette 28 settimane “si aggiungono” alle precedenti 12 settimane introdotte con la Legge di Bilancio 2021 collocate nel primo semestre dell’anno in corso garantendo quindi un periodo complessivo di 40 settimane di trattamenti dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021.

– DIPENDENTI che possono rientrare in questo ulteriore periodo di Fondo Integrativo Salariale (FIS):

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino in forza alla data del 22 marzo 2021 (data antecedente all’entrata in vigore del decreto–legge Sostegni).

– TEMPISTICHE per INOLTRO della DOMANDA di attivazione all’INPS e Rendicontazione delle Ore:

La Domanda di attivazione deve essere trasmessa al Fondo FSBA, a pena di decadenza, entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ( es: se la cassa integrazione ordinaria decorresse dal mese di Aprile la domanda di attivazione all’INPS deve essere trasmessa entro il 31 di Maggio a pena di decadenza). Anche la Rendicontazione delle ore di Cassa utilizzate nel mese deve essere effettuata entro il 30 del mese successivo.

D) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

– Categorie Merceologiche che vi rientrano:

Tutte le aziende non rientranti nelle tutele concesse dalla CIGO, dal FIS e dai Fondo di Solidarietà Bilaterale precedentemente indicati, hanno la possibilità di usufruire della Cassa Integrazione in Deroga. Possono richiederla tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizione in materia di sospensione o riduzione di orario. Il trattamento è concesso ai Datori di Lavoro con almeno un dipendente ad esclusione dei Datori di lavoro domestico.

– PERIODO RICHIEDIBILE introdotto dal Decreto Sostegni:

Fino a massimo 28 settimane di cassa integrazione in deroga con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Le suddette 28 settimane “si aggiungono” alle precedenti 12 settimane introdotte con la Legge di Bilancio 2021 collocate nel primo semestre dell’anno in corso garantendo quindi un periodo complessivo di 40 settimane di trattamenti dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021.

– DIPENDENTI che possono rientrare in questo ulteriore periodo di Cassa integrazione in Deroga (CIGD):

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto–legge).

– TEMPISTICHE per INOLTRO della DOMANDA di attivazione all’INPS e necessità di comunicazione preventivati ai sindacati per aziende con media dipendenti superiore a 5 dipendenti:

La Domanda di attivazione deve essere trasmessa all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (es: se la cassa integrazione ordinaria decorresse dal mese di Aprile la domanda di attivazione all’INPS deve essere trasmessa entro il 31 di Maggio a pena di decadenza). Entro i 3 giorni antecedente all’inoltro della Domanda è necessario, “solo per le aziende con più di 5 dipendenti”, procedere con la trasmissione della comunicazione di attivazione preventiva ai Sindacati.

2. Blocco licenziamenti

Ai commi 9-10-11 dell’art. 8, viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi: – fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIG ordinaria e CIG straordinaria; – fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione in deroga e del Fondo Integrativo Salariale (FIS) Il divieto di licenziamento non si applica:

– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

– nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3. Proroga del Reddito di Emergenza

L’art. 12 riconosce tre ulteriori mensilità di reddito di emergenza (REM), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, da richiedere all’INPS entro il 30.4.2021.

4. Novità in materia di accesso al Trattamento NASpI

L’art. 16 prevede la possibilità di accedere alle indennità NASpI, concesse a decorrere dal 23.3.2021 e fino al 31.12.2021, a prescindere dal possesso del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione, di cui all’art. 3 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 22/2015.

 5. Lavoratori fragili

L’art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’articolo 26 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero. Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

6. Contratti a termine

L’art. 17 dispone la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

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