Moltissimi contribuenti hanno effettuato o hanno in animo di effettuare erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su cui l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/2020 e con la risoluzione n. 21/2020, è intervenuta nel merito fornendo chiarimenti e indicazioni.
È innanzitutto importante partire dalla differenza tra i concetti di detrazione e deduzione.
- gli oneri detraibili incidono in percentuale direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta versata dal contribuente;
- gli oneri deducibili: sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini del calcolo dell’Irpef..
Il Decreto Cura Italia emanato lo scorso 16 marzo 2020 con il quale il Governo ha voluto promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19 ha, tra le altre cose, stato stabilito che:
- per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo non superiore a 30.000 euro;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e imprenditori individuali) e professionisti le sopra dette erogazioni sono direttamente deducibili dal reddito d’impresa/reddito da lavoro autonomo. La deduzione dal reddito spetta anche nel caso in cui per l’anno 2020 si registri un reddito negativo/perdita fiscale.
Per poter godere di questi benefici fiscali è obbligatorio l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, escludendosi così ogni beneficio nel caso di liberalità effettuate in contanti o con mezzo di pagamento non tracciabile.
La documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni/deduzioni per liberalità Covid-19, è quella indicata dalla risoluzione n. 21/2020 per cui, in linea generale, per ottenere il vantaggio fiscale, il contribuente deve disporre di idonea ricevuta dalla quale risulti (oltre ad aver effettuato il pagamento con mezzi tracciabili):
- il soggetto beneficiario;
- il carattere di liberalità dell’erogazione liberale;
- il perseguimento dello scopo di contenimento dell’emergenza Covid-19.
A fronte della oggettiva difficoltà per i beneficiari di emettere tutte le necessarie ricevute l’Agenzia delle Entrate ammette però la possibilità di portare in deduzione/detrazione le somme erogate anche in loro assenza, purché il pagamento risulti effettuato tramite bonifico direttamente sui conti correnti appositamente accesi e il contribuente conservi prova del versamento effettuato con modalità elettroniche oppure la ricevuta attestate l’operazione effettuata e dell’attestazione rilasciata dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che le somme sono state riversate, per il tramite di tali soggetti, nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 gestiti dal Dipartimento della Protezione civile così da consentire di riscontrare comunque la presenza dei tre elementi essenziali (beneficiario, carattere di liberalità e scopo) per beneficiare della deduzione o della detrazione spettante.
Ricapitolando, il Decreto Cura Italia ammette, con l’obbligo da parte del contribuente di dimostrare beneficiario, carattere di liberalità e scopo:
- una detrazione, pari al 30%, per un importo non superiore a euro 30.000, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali nell’anno 2020 e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- una deduzione valida anche ai fini Irap a favore dei titolari di redditi d’impresa e professionisti, riferite alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con il D.P.C.M. 20.06.2000.
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