Nel mese di gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 1/E del 17 gennaio 2018, ha chiarito quale debba essere il momento da cui si può detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute dai propri fornitori. Questo chiarimento implica la necessità di adeguare le procedure di contabilizzazione delle fatture ricevute con cambiamenti che diventeranno ancora più significativi dopo l’introduzione della fatturazione elettronica.
Cerchiamo quindi di riprendere l’analisi della circolare già nell’ottica della fatturazione elettronica ormai di prossima applicazione.
La circolare ha chiarito che la detrazione dell’IVA può essere effettuata solo nel momento in cui si sono realizzate le seguenti due condizioni:
1) effettuazione dell’operazione (es. consegna merce, pagamento, emissione fattura, etc.);
2) effettivo “possesso di una valida fattura d’acquisto”.
Questo significa che la detrazione potrà avvenire correttamente solo successivamente al momento di ricezione della fattura e non più dalla data indicata sulla fattura stessa.
Per chiarire seguiamo l’esempio di una fattura datata agosto 2018 ma ricevuta a settembre 2018, in questo caso il documento dovrà essere registrato dal ricevente nel mese di settembre 2018 e l’IVA relativa sarà detraibile nella liquidazione del medesimo mese di settembre.
Le procedure contabili devono quindi essere modificate e non si può più, come è prassi, attendere qualche giorno prima di iniziare la contabilità IVA del nuovo periodo per inserire nella contabilità del mese di riferimento tutte le fatture anche quelle arrivate in ritardo.
Le indicazioni della Agenzia delle Entrate derivano da un’interpretazione restrittiva della norma comunitaria e su questa interpretazione esistono pareri discordanti. Gli effetti della interpretazione che lega la detrazione IVA al possesso materiale della fatturadiventano sempre più rilevanti in un’ottica di fatturazione elettronica, quando il momento di esatta ricezione delle fatture sarà determinabile certezza documentale.
I canali di ricezione della fattura elettronica saranno i seguenti :
- Casella di posta elettronica certificata (PEC)
- Servizi “hub” offerti da soggetti che si sono accreditati presso il Sistema d’Interscambio. Questi servizi offerti dalle software house collegano i sistemi di contabilità aziendali ad una piattaforma web nella quale confluiscono le fatture elettroniche in entrata e in uscita mediante un numero identificativo che il contribuente deve comunicare al Sistema d’Interscambio.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il Sistema d’ Interscambio indirizzerà le fatture in entrata direttamente sul portale del servizio prescelto se registrato, in alternativa i documenti verranno indirizzati alla PEC. Potrà accadere che il Sistema non riesca a consegnare le fatture elettroniche al destinatario (es. casella PEC che non riceve), in questo caso i documenti verranno messi a disposizione del contribuente nell’area riservata del sito “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e sarà onere del contribuente accedere e scaricare i documenti.
Il momento da cui far decorrere la detraibilità dell’IVA potrà essere rilevato in modo diverso a seconda dello strumento prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche dei propri fornitori:
- PEC: data del messaggio di posta elettronica certificata;
- servizi “hub”di ricezione forniti da software house o conservatori: insieme alla fattura è disponibile una ricevuta su cui vi è la data che comunque viene evidenziata anche dal software;
- nel caso in cui non venga ricevuta la fattura nei due canali sopra citati la fattura sarà e disposizione del ricevente nell’area riservata del sito “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e la data di presa visione (valida per poter effettuare la detrazione) verrà comunicata dal sito stesso nel momento in cui vi si accederà e si scaricheranno i documenti.
In questo periodo transitorio già molti operatori iniziano a ricevere le fatture elettroniche, si dovrà porre quindi particolare attenzione alla data di ricezione e provvedere alla registrazione e alla conseguente detrazione dell’imposta solo in data successiva a quella di ricezione.
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