Una interessante puntualizzazione del nostro collega Marco D’Isanto.
“Il legislatore stabilisce espressamente che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018 (art. 1, c. 125: «a decorrere dallanno 2018»): una diversa interpretazione, che confonde l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) con il termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno), farebbe in realtà retroagire l’obbligo di pubblicità all’anno 2017 (come peraltro originariamente stabilito nel testo proposto dalla 10° Commissione permanente2 ), in violazione del basilare canone che impone di preferire l’opzione interpretativa per la quale una disposizione non abbia effetti retroattivi (art. 11 Preleggi); – su un piano generale, la tutela dell’interesse, giuridicamente apprezzabile, dell’ente che riceve gli importi, di decidere se profittarne o meno, non potendo escludersi che lo stesso moduli la propria attività anche in ragione del regime di pubblicità previsto: ciò non sarebbe possibile, allorché si ritenga che la disposizione – entrata in vigore il 28 agosto 2017 – abbia effetti retroattivi a decorrere dal 1 gennaio 2017”.
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