Dichiarazione IVA 2018

A partire dal prossimo 1 febbraio 2018 sarà possibile inviare alla amministrazione finanziaria la dichiarazione IVA relativa all’anno 2017.

La dichiarazione IVA 2018, periodo d’imposta 2017, dovrà essere inviata in via autonoma e potrà essere trasmessa nel periodo 1 febbraio 2018 – 30 aprile 2018.

IMPORTANTE NOVITA’:

A partire da quest’anno il credito IVA potrà essere utilizzato in compensazione trascorsi 10 giorni dall’invio telematico della dichiarazione IVA e non più dal 16 del mese successivo alla trasmissione della stessa.

Esempio: Invio telematico dichiarazione IVA avvenuto il 6 febbraio possibilità di utilizzare il credito IVA il 16 dello stesso mese.

Si invitano pertanto i clienti che hanno necessità di utilizzare sin da subito il credito IVA 2017 di farci pervenire la documentazione sotto riportata al più presto e comunque non oltre il 22 gennaio 2018.

Vi ricordiamo che quanto dichiarato nelle Comunicazioni dati Fatture (c.d. Spesometro), Liquidazioni IVA (in scadenza il prossimo 28 febbraio) deve coincidere con quanto indicato in e Dichiarazione IVA.
Al fine di predisporre in maniera coerente tutte le dichiarazioni lo studio ha la necessità di ricevere la seguente documentazione entro e non oltre il prossimo 1.02.2018:

Clienti con contabilità tenuta direttamente dallo studio:
•          copia fatture di acquisto datate 2017 (non ancora pervenute allo studio);
•          copia fatture di vendita datate 2017 (non ancora pervenute allo studio);
•          quietanza di pagamento dei modelli F24 pagati nell’anno 2017 e nel mese di gennaio 2018 per versamenti IVA da voi effettuati.

Clienti che provvedono direttamente alla tenuta della contabilità:
•          liquidazioni IVA periodiche (anche i modelli trasmessi all’agenzia delle entrate);
•          liquidazione IVA annuale;
•          copia fatture attive di cessione di beni ammortizzabili;
•          copia fatture attive e passive di prodotti elettronici quali console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione;
•          copia fatture di acquisto cespiti;
•          copia fatture passive di leasing/noleggio/locazioni (o in alternativa schede contabili dei  elativi costi);
•          copia fatture attive/passive relative all’applicazione del “reverse charge”;
•          copia fatture ricevute da soggetti che nel corso del 2017, si sono avvalsi di regimi agevolativi:

  • regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (c.d. Minimi);
  • regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 (c.d. Forfettini);

•          copia fatture ricevute da soggetti che hanno aderito al regime IVA per cassa (solo per chi avesse aderito a tale regime);
•          modelli Intrastat (se non gestiti dal nostro studio);
•          suddivisione di:

  • beni acquistati in altri stati membri dell’UE;
  • servizi acquistati da altri stati membri dell’UE;
  • servizi acquistati da stati extra UE;

•          quietanza di pagamento dei modelli F24 relativi ai versamenti delle liquidazioni IVA 2017 pagati nell’anno 2017 e nel mese di gennaio 2018;
•          indicazione delle cessioni effettuati a soggetti privati e suddivisione di tale importo in base alle Regioni ove sono situati i luoghi di esercizio dell’attività (a nulla rilevando il domicilio del cliente);
•          valore totale dell’imponibile e dell’imposta relativi all’acquisto di telefoni cellulari e dei relativi servizi di telefonia per i quali l’imposta è stata detratta in misura superiore al 50%.
Per quanto riguarda la compilazione del quadro VI “dichiarazioni d’intento ricevute”, appena disponibile vi verrà fornito un file che vi aiuterà per la relativa compilazione.

Infine, vi ricordiamo che per effettuare le compensazioni dell’eventuale credito IVA emergente in sede di dichiarazione, occorre tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

•          in caso di utilizzo di importi superiori a € 5.000 questi dovranno transitare unicamente su canale Entratel (ovvero dovranno essere effettuati da un soggetto abilitato);
•          in caso di utilizzo di importi superiori ad € 5.000 dovrà essere apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA da parte di un soggetto abilitato (commercialista).
•          l’utilizzo in compensazione del credito IVA (nonché di tutti gli altri crediti erariali) è vietato in presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate (relative a debiti erariali) di importo superiore a € 1.500.

Infine cogliamo l’occasione per ricordarvi la seguente importantissima modifica intervenuta:

il diritto alla detrazione dell’imposta dovrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. L’IVA a credito per acquisti ed importazioni dovrà quindi rientrare al più tardi nella liquidazione IVA del IV trimestre dell’anno di riferimento.

Ecco un esempio pratico:

  • acquisto con emissione fattura datata 30.12.2017, l’IVA assolta potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020), si rende quindi necessario ricevere le fatture di acquisto entro la predisposizione della liquidazione IVA del IV trimestre.
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