Di recente è stato ridotto il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi, con la finalità di agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta dovrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. L’IVA a credito per acquisti ed importazioni dovrà quindi rientrare al più tardi nella liquidazione IVA del IV trimestre dell’anno di riferimento.
Ad esempio nel caso di un acquisto con fattura emessa in data 30.12.2017 l’IVA assolta potrà essere detratta al massimo con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno (ossia entro il 30.4.2018 e non più entro il 30.4.2020) e ciò significa che si rende quindi necessario ricevere le fatture di acquisto entro la data di predisposizione della liquidazione IVA del IV trimestre.
Come detto, quindi a fronte dell’acquisto di un bene effettuato nel mese di dicembre la detrazione IVA deve essere esercitata nel medesimo periodo e al massimo nella dichiarazione IVA dell’anno (e cioè l’aprile dell’anno successivo). Se però la fattura viene ricevuta (come è più che probabile per quelle emesse verso la fine dell’anno) nel mese di gennaio, la stessa può essere registrata nell’anno successivo da presentare nell’anno dopo ancora e a questo punto l’IVA relativa a detta fattura non sarà più detraibile perché il contribuente non l’ha computata nella dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Le nuove regole in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017, quindi dalle nuove norme rimangono escluse le fatture e le bollette doganali emesse in anni precedenti (e, segnatamente, negli anni 2015 e 2016) per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l’esercizio della detrazione; la detrazione dell’IVA sulle fatture del 2015 scadrà con l’inserimento nella dichiarazione IVA 2018, mentre le fatture datate 2016 la detrazione dell’IVA scadrà con la dichiarazione IVA 2019.
Invitiamo, quindi, a chiedere ai propri fornitori di far avere le fatture nei primi giorni di gennaio in modo da non perdere il diritto alla detrazione IVA.
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