Il patrimonio culturale di proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre la proprietà privata ne beneficia solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico da parte della Sovrintendenza. È quanto emerge dall’ordinanza 12307/2017 di Cassazione secondo cui, al contrario del patrimonio privato, le cose mobili o immobili di proprietà pubblica che presentino un semplice interesse storico ed artistico sono da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, senza la necessità di un atto formale che ne riconosca tale requisito
Sorgente: Patrimonio culturale pubblico con più tutele anche sotto il profilo fiscale – Il Sole 24 Ore
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