Con l’entrata in vigore del D.L. 193/2016, sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico dei contribuenti.
In particolare l’art. 4 del D.L. 193/2016 prevede l’invio trimestrale della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) e delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (liquidazioni iva trimestrali).
Spesometro
Il primo dei nuovi adempimenti altro non è che un vero e proprio spesometro trimestrale. L’art 4 comma 2 del D.L. 193/2016 prevede quanto segue:
“I dati, inviati in forma analitica secondo modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l’aliquota applicata;
- e) l’imposta;
- f) la tipologia dell’operazione.”
Le scadenze per l’invio telematico per il 2017 sono quelle sottostanti:
TRIMESTRE | Scadenza Comunicazione Trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva PER IL 2017 |
I trimestre (1.01 – 31.03) | 25.07.2017
|
II trimestre (1.04 – 30.06) | |
III trimestre (1.07 – 30.09) | 30.11.2017 |
IV trimestre (1.10 – 31.12) | 28.02.2018 |
Lo spesometro trimestrale interessa tutti i soggetti passivi IVA, al momento infatti sono esonarati da tale adempimento soltanto gli agricoltori situati nelle zone montane.
L’invio dello spesometro trimestrale comporterà l’eliminazione dell’invio dei modelli intrastat acquisti. Quindi a partire dal 1/1/2017 andranno comunicati all’Agenzia delle Dogane soltanto i modelli Intrastat Vendite.
Liquidazioni iva trimestrali
La Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. è un nuovo adempimento che prevede obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
Le scadenze per l’invio telematico per il 2017 sono quelle sottostanti:
TRIMESTRE | Scadenza Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche |
I trimestre (1.01 – 31.03) | 31.5 anno n |
II trimestre (1.04 – 30.06) | 16.9 anno n |
III trimestre (1.07 – 30.09) | 30.11 anno n |
IV trimestre (1.10 – 31.12) | 28.02 anno n+1 |
L’adempimento non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ovvero che sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
A partire dal 2018 le scadenze sopra dovrebbero valere anche per gli spesometri trimestrali.
Si attendono comunque chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate per quanto riguarda la conferma delle scadenze per la presentazione telematica e le esenzioni di compilazione e invio.
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