La deducibilità/detraibilità dei costi per servizi a uso promiscuo: un po' di chiarezza

Non è raro che lavoratori autonomi o imprenditori individuali, titolari di partita IVA, non abbiano un luogo “dedicato” per lo svolgimento della propria attività e quindi in molti casi destinino ad uso ufficio una porzione dell’immobile da loro abitato.

Ne consegue che una parte dei costi per servizi (utenze, locazione, spese condominiali) venga sostenuta anche per finalità produttive connesse appunto allo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale.

Sono appunto questi i costi ad uso promiscuo che giustamente il contribuente richiede di poter dedurre dal proprio reddito individuale essendo sostenuti, sia pure in parte, per finalità produttive.

Cerchiamo, quindi con queste brevi note, di fare chiarezza andando ad analizzare il corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette di quelle diverse tipologie di costo che con maggior frequenza vengono sostenute da queste categorie di contribuenti.

In primo luogo per ottenere la corretta deducibilità/detraibilità dei costi per servizi a uso promiscuo è richiesto che le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 in poi contengano il numero di partita Iva del soggetto professionista o imprenditore individuale che utilizza il servizio. Nel caso in cui venga indicato solo il codice fiscale vi è la presunzione che, ai fini IVA, il servizio sia reso a un soggetto che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione con conseguente “indetraibilità totale” dell’IVA esposta in fattura/bolletta.

E’ il caso, ad esempio, delle fatture/bollette relative ad utenze domestiche (forniture di luce e gas); queste spesso vengono inviate al nostro studio per la contabilizzazione e le stesse riportano solo il codice fiscale del professionista o dell’imprenditore individuale (in quanto trattasi di utenze aperte in origine per esclusivo uso domestico e familiare). Questi documenti, poiché emessi per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione non possono costituire valido giustificativo ai fini della loro deducibilità/detraibilità IRPEF e IVA. E’ quindi il caso di valutare l’opportunità di sottoscrivere utenze business così da consentire con la regolare contabilizzazione e deduzione dei costi per servizi a uso promiscuo, come specificato di seguito.

Se ai fini della detraibilità dell’IVA è sempre richiesta l’emissione di una fattura con indicazione della partita IVA del soggetto cessionario/committente, per quanto concerne la deducibilità delle imposte dirette il professionista/imprenditore individuale in luogo della fattura può farsi rilasciare:

  • lo scontrino parlante dove vengono riportati i dettagli relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente (non serve la partita Iva);
  • la ricevuta fiscale con i propri dati identificativi.

Questo è il caso degli acquisti di beni e servizi di modico valore (tipo cancelleria, ferramenta, ristoranti…) per i quali, proprio in virtù del modesto importo, si possono riscontrare difficoltà ad ottenere l’emissione di una fattura (che peraltro il cedente/prestatore è sempre obbligato ad emettere a richiesta).

Analizziamo ora il trattamento delle più frequenti tipologie di costo ad uso promiscuo.

Locazioni

Imposte dirette

I costi relativi ai canoni di locazione a uso promiscuo sono deducibili in misura pari al 50% a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione.

Tuttavia, a seconda che il contribuente sia un professionista ovvero un imprenditore, varia l’area territoriale sulla quale effettuare la verifica. Per un professionista è sufficiente che l’immobile a uso promiscuo non sia nello stesso Comune dov’è ubicato un altro immobile in cui venga esercitata la professione. Un imprenditore individuale, invece, se detiene altro immobile per lo svolgimento della propria attività in qualsiasi altro Comune italiano non può procedere alla deduzione del costo.

IVA

L’IVA eventualmente pagata sul canone di locazione è sempre indetraibile per specifica disposizione di legge (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, dpr 633/72).

Utenze (luce, gas, acqua, spese condominiali, telefonia fissa, etc.)

Imposte dirette

Per i professionisti la deduzione dei costi per le utenze degli immobili utilizzati in modo promiscuo è pari al 50%. Condizione necessaria è che gli stessi non detengano nel medesimo Comune altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione. Per questa categoria di contribuenti è prevista una deduzione forfettaria inderogabile a prescindere degli spazi effettivamente adibiti all’attività professionale.

Discorso diverso invece per gli imprenditori individuali per i quali la percentuale deducibilità dei costi varia in funzione delle superfici effettivamente utilizzate per l’attività lavorativa (ad esempio metri quadri utilizzati come ufficio sul totale dei metri quadri dell’abitazione).

In alcuni casi potrebbe risultare poco agevole quantificare la percentuale di utilizzo di un immobile ai fini della propria attività. Occorre comunque individuare criteri oggettivi di suddivisione di tali costi affinché possano essere utilizzati quale prova in caso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

IVA

Relativamente all’IVA tutti i soggetti sono chiamati a definire dei criteri oggettivi ai fini del conteggio della quota detraibile. Pertanto sia i professionisti che gli imprenditori autonomi dovranno individuare dei parametri oggettivi e coerenti da utilizzare per la suddivisione delle spese tra uso personale/familiare e uso lavorativo (la circolare ministeriale n. 328 del 2007 porta quale esempio di criterio oggettivo e coerente da utilizzare per individuare la quota delle spese di riscaldamento per le quali è possibile procedere con la detrazione dell’IVA quello della cubatura dei relativi locali o in base al numero dei radiatori, etc.).

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In una prossima nota tratteremo il tema dei  costi connessi all’uso promiscuo di automobili e altri mezzi di trasporto.

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