In collaborazione con lo studio di consulenza del lavoro Labour
Il tirocinio o stage consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Questo istituto è riservato a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico e non è assimilabile in alcun modo al lavoro subordinato. Ai sensi della norma nazionale che ne ha previsto l’istituzione (art 18 della L 196 del 1997), lo stage si propone di «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». La lettera della norma sembra suggerire una stretta connessione con un percorso formativo «tradizionale» di cui può rappresentare un completamento o un arricchimento. In realtà con il termine tirocinio si fa spesso riferimento ad un’ampia gamma di fattispecie.
Una prima classificazione dell’istituto vede la suddivisione tra tirocini curriculari ed extracurriculari. I primi sono previsti e attivati all’interno di un percorso formale d’istruzione e formazione, mentre gli ultimi sono riservati a soggetti che hanno completato un ciclo di studi e sono alla ricerca di un’occupazione ovvero a soggetti a rischio di esclusione sociale. I tirocini extracurriculari si possono ulteriormente differenziare in base alle finalità perseguite e alle categorie di destinatari. Si chiamano tirocini formativi o di orientamento quelle esperienze dedicate a neo diplomati o neo laureati che hanno conseguito un titolo da non più di 12 mesi, tirocini di inserimento o reinserimento qualora destinati a inoccupati, disoccupati al fine di favorire percorsi di ricollocazione. Un’ultima tipologia di stage è invece riservata a categorie di persone svantaggiate (disabili, tossicodipendenti, invalidi, richiedenti asilo, etc) e ha una finalità mista di formazione/inserimento. Un caso a parte è poi rappresentato dai tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La materia dei tirocini ha trovato un primo inquadramento normativo all’interno delle misure di promozione dell’occupazione previste dalla L 196/97. Con il DL 138/2011 il legislatore ha ritenuto necessario ritornare sulla materia, disciplinando più strettamente sia la durata dei periodi di stage che i requisiti dei soggetti promotori. In virtù della riforma del Titolo V della Costituzione e grazie all’intervento della Consulta, l’intera materia è stata ricondotta alla competenza residuale regionale. Più recentemente la L 92/2012 (più nota come Legge Fornero) ha promosso la stipula di un Accordo Stato-Regioni finalizzata alla definizione di linee guida il più possibili unitarie in materia di tirocini (in vigore da gennaio 2013). Questa iniziativa, ispirata alla volontà di creare una cornice nazionale alla disciplina, ha individuato degli standard minimi nazionali applicabili ai tirocini formativi extracurriculari (le cosiddette linee-guida).
I tirocini extracurriculari
L’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, è stato siglato al fine di concordare una cornice legislativa uniforme in merito a standard minimi nazionali da applicare alla materia dei tirocini extracurriculari. Nelle righe successive, sono schematicamente ripercorsi gli aspetti più rilevanti delle linee-guida.
Durata massima:
- 6 mesi per i soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi;
- 12 mesi per inoccupati o disoccupati;
- 12 mesi per i tirocini di formazione e inserimento dedicati alle persone svantaggiate;
- 24 mesi per i disabili.
Garanzie assicurative:
il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL ed a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.
Indennità di partecipazione:
Le Linee Guida nazionali prevedono la corresponsione di un’indennità non inferiore 300€, «anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto». Così come per gli altri aspetti richiamati nell’Accordo, si tiene qui a precisare che è facoltà di ciascuna regione prevedere un trattamento di maggior favore per lo stagista. Tale trattamento non è invece riconosciuto a favore di beneficiari che percepiscano forme di sostegno al reddito.
Comunicazione obbligatoria:
Sebbene il tirocinio non rappresenti una forma di lavoro subordinato, tuttavia la sua attivazione soggiace ugualmente all’obbligo di comunicazione preventiva tramite Modello Unilav.
Modalità di attivazione:
Per attivare il tirocinio è necessaria la stipula di apposita convenzione tra il soggetto ospitante (che accoglie il beneficiario) e l’ente promotore (che attiva la procedura). Alla convenzione occorre allegare il piano formativo che, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti (i due sopra citati più il beneficiario), riporta gli aspetti essenziali del tirocinio, come modalità di esecuzione, orario, diritti e doveri.
Soggetto promotore:
Le linee guida prevedono un elenco di soggetti abilitati a svolgere il compito di promotore, lasciando alle Regioni la facoltà di integrarlo. Tra questi sono annoverati: i servizi per l‘impiego e le agenzie regionali per il lavoro; le Università e gli istituti scolastici; i centri di formazione professionale e orientamento; le comunità terapeutiche e le cooperative sociali; i servizi di inserimento lavorativo per disabili; istituzioni formative private; soggetti autorizzati dal Ministero.
Ai soggetti promotori sono affidate funzioni quali: favorire l’attivazione del tirocinio supportando soggetto ospitante e tirocinante nella stesura del piano formativo; individuare un tutor presso il soggetto ospitante; monitorare l’esperienza di tirocinio; rilasciare l’attestazione dei risultati; contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini in sinergia con la Regione.
Soggetto ospitante:
Si tratta degli enti pubblici o privati presso i quali verrà svolto il tirocinio. Come nel caso del soggetto promotore, è lasciata alle regioni la possibilità di definire ulteriormente le caratteristiche del soggetto ospitante, salvo il rispetto dei requisiti minimi definiti dalle linee guida. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), con la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili (L 68/1999), non deve aver effettuato licenziamenti (esclusi i casi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio né aver fruito di CIG straordinaria o in deroga per le stesse attività e nelle medesime unità operative dove avrà luogo lo stage.
I compiti del soggetto ospitante sono: stipulare la convenzione e definire il piano formativo in collaborazione con l’ente promotore; individuare un tutor tra i propri lavoratori in possesso di competenze coerenti con il progetto formativo; assicurare la realizzazione del percorso e valutare il tirocinante al fine del rilascio dell’attestazione.
Numero massimo di tirocini attivabili in contemporanea dal soggetto ospitante:
La definizione di questo aspetto è stato interamente lasciato alle Regioni. Le linee guida, in attesa della regolamentazione regionale, hanno previsto una disciplina transitoria:
- 1 tirocinante per le unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- 2 tirocinanti per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20;
- un numero di tirocinanti pari al 10% (arrotondato all’unità superiore) dei dipendenti a tempo indeterminato per le unità operative che ne impiegano 21 o più.
Nella tabella che trovate cliccando qui si è inteso riassumere per punti le specifiche previsioni normative in materia di tirocinio extracurriculare prendendo a paragone quanto previsto da due diverse regioni: la Liguria e la Lombardia.
I tirocini curriculari
I tirocini curriculari sono le esperienze di alternanza scuola-lavoro attivate nell’ambito di percorsi formativi scolastici o universitari. Come sopra anticipato, sono sottratti alla disciplina regolamentare delle linee guida e, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, affidati alla potestà residuale regionale.
Anche in questo caso abbiamo previsto un raffronto tra Liguria e Lombardia che trovate qui precisando che nel caso della Liguria non si esclude la possibilità che i Regolamenti di Ateneo, nelle more del processo di adozione delle regole regionali e nell’ambito della propria specifica autonomia didattica, possano prevedere proprie discipline anche richiamando, per relatione, la cornice normativa nazionale prevista per i tirocini extra-curriculari.
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