Questo uno dei passi principali
In merito agli enti non commerciali che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, si deve tornare alla prima frase della lettera a) dove si lega l’assenza di commercialità non più alla realizzazione di determinate attività ma al perseguimento delle finalità. Ad oggi, invece, al comma 4 dell’art 73 del TUIR si legge “… Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati … dallo statuto” e nel successivo comma 5: (in mancanza di statuto, ndr) … l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”. La riforma prevede che sia la “finalità” e non “l’attività” che qualificherebbe l’ente non commerciale come tale. Dato che anche per prescrizioni comunitarie deve rimanere una dicotomia tra attività commerciali e non commerciali (imponibili, non imponibili o non concorrenti il reddito imponibile), sarebbe comunque opportuno introdurre una sorta di clausola di salvaguardia.
Qui tutto il testo: http://www.ciessevi.org/sites/default/files/documenti/riforma_ts/documento-finale-4luglio2016.pdf
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