Non pagano l’Irap gli amministratori, i revisori e i sindaci di società per i compensi percepiti senza che si possa ravvisare l’autonoma organizzazione per il solo fatto di lavorare in “studio professionale”. In ogni caso l’imposta è dovuta dal commercialista solo in caso di capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella dell’attività intellettuale supportata dai beni strumentali tipici e comunque limitatamente all’eccedenza (surplus). Così la Cassazione, sesta sezione civile, n. 4246/16.
Sorgente: Il Sole 24 ORE
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