La riforma dei contratti di lavoro parasubordinato e autonomo

La riforma dei contratti di lavoro parasubordinato e autonomo

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Con questo articolo comincia oggi la collaborazione con lo studio Labour che opererà in stretta collaborazione con Lombard DCA in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della formazione, della consulenza e delle connesse attività accessorie.

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Il 2016 è alle porte e con esso anche le numerosissime novità introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act.

Come si ricorderà, il 25 giugno scorso, è entrato in vigore il D.lgs 81/2015 (quarto decreto attuativo del Jobs Act) che, con un colpo di spugna, ha mandato in pensione i contratti a progetto a decorrere dalla data di emanazione del decreto e facendo tuttavia salvi i contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, ai più noti come Co.Co.Co., siglati ai sensi dell’art. 409 del Codice di Procedura Civile. La riforma, inoltre, prevede espressamente che alla data del 1 Gennaio 2016, ogni rapporto di lavoro, ancorché di natura parasubordinata o autonoma, che si concretizzi in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, debba essere ricondotta alla disciplina del rapporto di lavoro Subordinato.

Con tale previsione il legislatore ha voluto operare un balzo indietro di 12 anni, rinnegando quanto previsto nella riforma Biagi. Preme ricordare che le collaborazioni a Progetto erano state introdotte proprio con la finalità ultima di porre un argine all’uso aprioristico dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che, nella maggior parte dei casi, si rivelavano semplici maschere di rapporti di lavoro subordinato.

Il legislatore, come detto, non si limita a cancellare il contratto a progetto, ma introduce due previsioni che intervengono drasticamente sulle collaborazioni:

  • Stabilisce esplicitamente quali collaborazioni debbano ritenersi viziate, nelle quali vige una presunzione di subordinazione (art 2 );
  • Prevede una sorta di condono Previdenziale, Assicurativo e Fiscale, qualora si proceda all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 01/01/2016, di soggetti gia’ parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo (art 54).

Analizzando i due punti sopra richiamati il legislatore ha previsto che, laddove la prestazione sia prevalentemente personale, assoggettata al potere gerarchico e direzionale del committente, si sia in presenza di indici di subordinazione che debbano far ricondurre il rapporto di lavoro a rapporto di lavoro subordinato.
Tali indici di subordinazione, tuttavia, non si applicano per espressa previsione normativa con riferimento:

  • Alle collaborazioni previste da specifici Contratti Collettivi siglati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • Alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali
  • Alle attività prestate nell’esercizio delle funzioni degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni
  • Alle collaborazioni per le quali una commissione di certificazione di cui all’Art. 76 D.lgs 276/2003 ha certificato l’assenza degli indici di subordinazione sopra richiamati.

Passando alla “sanatoria”, il legislatore, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e di incentivare l’utilizzo del contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, ha previsto che, qualora il committente stabilizzi i contratti di natura parasubordinata o autonoma a decorrere dal 01/01/2016, non potrà più essere oggetto di accertamento fiscale, previdenziale ed assicurativo sui medesimi contratti. Tuttavia il legislatore ha previsto alcuni elementi che devono essere presenti al fine di ottenere l’estinzione di eventuali illeciti:

  • La stabilizzazione deve avvenire a decorre dal 01/01/2016 (si ritiene che il legislatore abbia espressamente previsto la data del 01 Gennaio come data spartiacque per non consentire ai datori di lavoro di ottenere il doppio beneficio della sanatoria previdenziale e fiscale e di poter altresì beneficiare dell’esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31/12/2015, previsto dalla legge 190/2014);
  • Instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato ( ancorché a tempo parziale);
  • Divieto di recesso nei dodici mesi successivo all’assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • Sottoscrizione da parte dei lavoratori stabilizzati, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del precedente rapporto di lavoro, di atti di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile o davanti alla commissione di certificazione di cui all’art. 76 D.lgs 276/2003.

I contratti così stabilizzati produrranno l’estinzione istantanea di ogni illecito di natura amministrativa, contributiva e fiscale connessi all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi già in corso ed antecedenti la data dell’assunzione.

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