I medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale – attività che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla stessa convenzione con il SSN (di orario, retribuzione, presenza, ecc.) – ricevono mensilmente da parte dell’Azienda Sanitaria competente per territorio un cedolino, nel quale sono riepilogate tutte le voci che entrano a far parte della propria remunerazione mensile e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.
Visto che il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso mensile erogato, nonché i criteri di formazione dello stesso e l’avvenuto accredito dell’ammontare dovuto, è rappresentato dal predetto cedolino, ricevuto direttamente dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, la FIMMG ritiene che nei loro confronti non vi sia l’obbligo di emissione di fatture elettroniche.
Laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti richiesti, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
Il testo completo della risoluzione si può leggere qui
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