La bozza di Legge di Stabilità 2016 approvata dal Governo lo scorso 15 ottobre e il cui iter parlamentare è ancora in corso tocca, come sempre numerose le categorie di contribuenti e prevede una serie d’interventi che vanno dall’esenzione ai fini IMU e TASI dell’abitazione principale (e delle relative pertinenze) alla riapertura dei termini per aderire alla disciplina speciale di assegnazione o di cessione agevolata di beni ai soci o di trasformazione agevolata in società semplice.
Ci preme, però, segnalare due novità che, qualora introdotte, potrebbero avere un sicuro impatto in alcune scelte imprenditoriali e lavorative.
Maxi ammortamenti
E’ prevista l’introduzione di un maxi ammortamento ai fini fiscali pari al 140% del costo sostenuto da imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a partire dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016.
Si tratta, in buona sostanza, della possibilità di conteggiare l’ammortamento ai fini fiscali sul costo di acquisto dei cespiti maggiorato del 40% ossia, nel caso di un costo di acquisto di un cespite pari a €10.000 e il cui coefficiente di ammortamento sia pari al 20% il conteggio dell’ammortamento da ripartire in cinque anni verrà effettuato su un valore di €14.000 (€10.000+40%) con la conseguente emersione ai fini fiscali di maggiori costi deducibili per €800 per anno (€14.000×20%=2.800 contro €2.000 calcolato su €10.000×20%).
La bozza, inoltre, prevede un incremento del 40% dei limiti fiscali sui quali conteggiare le quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, (autovetture, autocaravan…) In particolare il costo massimo fiscale riconosciuto finora pari a €18.075,99 verrà aumentato fino a €25.306,39 (€18.075,99×40%).
La disposizione, però, non dovrebbe però applicarsi alle seguente tipologie di cespiti:
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.
Aggiornamento: la circolare definitiva sui maxi ammortamenti la potete trovare qui
Regime forfettario
La bozza di Legge di Stabilità prevede, tra l’altro, la modifica del nuovo regime forfettario introdotto lo scorso anno (e poco utilizzato dalle persone fisiche per via della proroga del regime dei minimi concessa ad inizio 2015) e che dovrebbe sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi conosciuti (alcuni ad oggi già abrogati, come il quello per le nuove iniziative produttive).
Le novità dovrebbero consistere in:
- un innalzamento dei massimali di reddito al di sotto dei quali è possibile accedere al regime (attualmente talmente bassi da escludere, in pratica, la possibilità di applicazione del regime anche in presenza di redditi lordi molto modesti);
- una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell’attività (nel caso di nuove iniziative produttive) da applicarsi forfetariamente attraverso l’utilizzo di coefficienti di redditività diversificati per ogni settore interessato dal regime;
- ampliamento dell’ambito di applicazione del regime ai lavoratori dipendenti o pensionati che svolgano o intendano avviare un’attività in forma autonoma. In particolare, dovrebbe essere abrogato il requisito limitativo per l’accesso al regime forfetario che richiede, nell’annualità precedente, la prevalenza dei redditi conseguiti con l’attività esercitata rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS.
Di tutto il resto, e di questo ancora, tratteremo una volta definitivamente approvato.
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