Il nuovo art 2435-ter individua le micro imprese e introduce un nuovo schema di bilancio per questa categoria. Le semplificazioni valgono a partire dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016.
Vengono definite microimprese le società che, non avendo emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, non abbiano superato due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:
- totale attivo: € 175.000;
- totale ricavi: € 350.000;
- n° dipendenti: 5.
Qualora la società superi per sue esercizi consecutivi i limiti sopra riportati dovrà redigere il bilancio secondo lo schema del bilancio abbreviato.
Nello schema di bilancio per le micro imprese oltre a tutte le semplificazioni previste per il bilancio abbreviato , fra le quali l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, è prevista la possibilità di non redigere la nota integrativa .
Se non verrà redatta la nota integrativa in calce allo stato patrimoniale dovranno essere inserite le seguenti informazioni :
- l’importo totale degli impegni, delle garanzie ( con indicazione della natura delle stesse) e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime
- l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Al bilancio delle micro-imprese non si applicano le seguenti disposizioni:
- possibilità di derogare alle disposizioni sul bilancio se l’applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta, purché se ne dia motivazione in Nota Integrativa;
- utilizzo del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari.
L’esonero dalla redazione della nota integrativa è un beneficio interessante per queste imprese che vedono così diminuire gli obblighi formali, si deve notare però che i parametri quantitativi previsti nella definizione di micro imprese indicati dal nostro legislatore sono nettamente inferiori rispetto ai parametri massimi contenuti nella direttiva 2013/34/Ue precludendo così a molte imprese di dimensioni ridotte la possibilità di semplificazione.
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