Audrey Hepburn with her pet dog, Famous, on Paramount’s backlot in 1957 – © Sid Avery : mptvimages.com
Il diritto all’immagine rientra tra i diritti della personalità costituzionalmente garantiti (art. 2) ed è disciplinato dalle norme del Codice civile (art. 10) e della Legge sul diritto d’autore (artt. 96-97 Legge n. 633/41). In base a tali norme, l’immagine di una determinata persona, salvo casi eccezionali, non può essere riprodotta, esposta e pubblicata senza il consenso dell’interessato.
La tutela dell’immagine copre l’utilizzazione del ritratto, inteso quale riproduzione delle reali sembianze fisiche di una determinata persona, a prescindere dalle modalità di riproduzione (fotografia, disegno o altra tecnica). La protezione si estende anche agli elementi evocativi dell’immagine, cioè a quegli elementi che per la loro peculiarità richiamano in via immediata nella percezione dell’osservatore un determinato personaggio, al quale quegli elementi sono indissolubilmente collegati. Sono considerati elementi evocativi dell’immagine di una persona l’abbigliamento, la postura, l’acconciatura, il trucco e altri, qualora siano idonei a richiamare l’immagine di quel determinato personaggio.
viaTutela dell’immagine: riproduzione reale ed evocativa | Artribune.
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