Il nuovo regime forfetario entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 si presenta come nuovo regime naturale e pertanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti non sono tenuti a esercitano alcuna opzione per usufruirne.
Il regime forfetario va ad abrogare i precedenti regimi agevolati così come riepilogato dalla seguente tabella riassuntiva.
(tab. a)
REGIMI AGEVOLATI PREVIGENTI | EFFETTI DELLA LEGGE N. 190/2014 |
Nuovi Minimi (ex. art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) | Abrogato, ma può essere utilizzato sino alla naturale scadenza, se attivato entro il 31 dicembre 2014 |
Ex minimi (ex art. 27 comma 3 del D.L. n. 98/2011) | Abrogato |
Nuove iniziative produttive (Art. 13 della Legge 388/2000) | Abrogato |
Al fine dell’accesso al regime semplificato i requisiti soggettivi e oggettivi che qui di seguito analizzeremo devono essere rispettati nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del regime agevolato e così di anno in anno negli anni successivi (e quindi per chi intenda usufruirne dal 2015 i requisiti andranno verificati sui dati del 2014 e così via).
In caso di inizio attività l’accesso al regime andrà effettuato sulla base di una presunzione del possesso dei requisiti di legge.
Requisiti soggettivi
Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Ne sono invece escluse le società di persone ed i soggetti equiparati come, ad esempio, le associazioni professionali.
Tale regime non è riservato solo a coloro che intraprendano una nuova attività, ma può essere esercitato anche da coloro che già ne esercitano una, fermo restando la possibilità di optare per un regime iva ordinario.
Requisiti oggettivi
Da un punto di vista oggettivo l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello
stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che rispettino determinati limiti di:
- ricavi e compensi;
- spese per lavoro dipendente ed assimilati;
- beni strumentali;
- redditi di lavoro dipendente o assimilati.
– Limite dei ricavi e compensi
Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno, in caso di inizio attività in corso d’anno) non devono essere superiori ai limiti indicati nella tabella sottostante determinati in funzione della diversa redditività dell’attività d’impresa o professionale esercitata. Le attività sono individuate sulla base dei codici ATECO attribuite alle stesse
(tab. b)
Progr. | Gruppo di Settore | Codici Ateco 2007 | Soglia ricavi | Redditività |
1 | Ind. Alimentari e Bevande | (10 – 11) | 35.000,00 | 40% |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40.000,00 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 30.000,00 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 20.000,00 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 42- 43- 68 | 15.000,00 | 86% |
6 | Inermed. Del commercio | 46.1 | 15.000,00 | 62% |
7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 55 – 56 | 40.000,00 | 40% |
8 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 15.000,00 | 78% |
9 | Altre attività economiche | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 -38 – 39 – 49 – 50 -51 -52 – 53 – 58 -59 – 60 – 61 -62 – 63 – 77 – 78 – 79- 80 – 81 – 82 -84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 -96 – 97 -98- 99 | 20.000,00 | 67% |
Il superamento del limite di ricavi o compensi, analogamente all’inosservanza di anche uno solo degli altri requisiti di accesso ovvero al verificarsi di una causa di esclusione, comporta che il nuovo regime forfettario cessi di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso o si verifichi una causa di esclusione.
– Spese per lavoro dipendente e assimilati
Il sostenimento dei costi per il personale non preclude l’accesso al regime semplificato a patto che questi si mantengano entro una certa soglia circoscritta. I soggetti interessati, infatti, non devono aver sostenuto spese superiori a € 5.000 lordi per:
- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
- lavoro dipendente, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs n. 276/2003);
- somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c), del Tuir);
- somme per le spese per prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).
– Acquisto di beni strumentali
Per coloro che vorranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2015, si dovrà verificare che il totale dei beni strumentali detenuti al 31/12/2014 non sia superiore ad € 20.000.
Non saranno rilevanti nel calcolo:
- i beni il cui costo unitario non sia superiore ad € 516,46;
- i beni immobili, comunque acquisiti (proprietà, locazione ecc) utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.
- i beni immateriali (esempio avviamento);
Il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali, sia nella fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche qualora non sia stato esercitato il diritto di detrazione.
– Prevalenza del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rispetto ai redditi di lavoro dipendente
Un quarto e ultimo requisito di accesso al nuovo regime forfetarioè rappresentato dalla prevalenza dei redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi quindi i redditi da pensione, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, le somme percepite in relazione all’incarico di amministratore, sindaco o revisore di società).
La verifica di tale prevalenza non è rilevante se:
- il rapporto di lavoro è cessato;
- la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di € 20.000.
A tal fine non rileva la presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa occasionali, ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.
(tab. c)
REQUISITO | LIMITE | PERIODO DI VERIFICA |
Ricavi o compensi | Euro 15.000 – euro 40.000, a seconda dell’attività | Anno precedente |
Spese per lavoro dipendente ed assimilato | Euro 5.000 | Anno precedente |
Beni strumentali | Euro 20.000 al lordo degli ammortamenti | Anno precedente |
Redditi di lavoro dipendente ed assimilato | Inferiori a quelli d’impresa e lavoro autonomo (salvo esonero per cessazione o ammontare complessivo) | Anno precedente |
Cause di esclusione
L’accesso al nuovo regime forfetario è precluso ai seguenti contribuenti:
- le persone che si avvalgono dei regimi speciali Iva (ad esempio i contribuenti operanti nei settori dell’agricoltura e attività connesse, pesca, vendita sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggio e turismo ecc.)
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con adeguato scambio di informazioni, che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni degli stessi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che partecipano, contemporaneamente all’esercizio della attività, a società di persone, associazioni o s.r.l. trasparenti. Non costituisce, pertanto, motivo ostativo all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in una società di capitali non trasparente, né l’esercizio dell’impresa familiare, né la collaborazione alla stessa, in quanto si tratta di un’impresa individuale, e non di una società od associazione.
Per le operazioni di acquisti intracomunitari in cui il fornitore comunitario emette fattura senza applicare l’IVA, il contribuente deve integrare la fattura emessa provvedono al versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Disciplina Iva
Il contribuente soggetto al nuovo regime forfetario usufruisce dei seguenti esoneri Iva:
- liquidazione e versamento dell’imposta
- registrazione delle fatture emesse
- registrazione dei corrispettivi
- registrazione degli acquisti
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione ed i documenti emessi per certificare i corrispettivi
- dichiarazione e comunicazione annuale dati Iva
- comunicazione black list e
Inoltre non applica l’Iva sulle proprie operazioni attive, esponendo in fattura la dicitura operazione in franchigia da Iva (art. 1, co. 58, lett. a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Imposte dirette
Per effetto dell’ingresso nel regime forfetario, il contribuente determina il reddito imponibile forfetario moltiplicando i propri ricavi o compensi, per il relativo coefficiente di redditività, di cui alla tabella a sopra indicata.
La determinazione forfetaria del reddito comporta, pertanto, che non sia prevista la deducibilità analitica dei costi, ad eccezione dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, che sono, invece, scomputabili dal reddito determinato forfetariamente, sino a concorrenza dello stesso. Non rilevano, peraltro, plusvalenze e sopravvenienze attive percepite.
Qualora i contributi previdenziali siano superiori al reddito determinato forfetariamente, il reddito è azzerato, e l’eccedenza di contributi è deducibile dal reddito complessivo. In altri termini, il regime forfetario non è suscettibile di determinare perdite d’impresa.
Il reddito così determinato può essere ridotto di un terzo da parte di start up comprese quelle che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive o dei nuovi contribuenti minimi, per i soli periodi d’imposta che mancano al completamento del triennio agevolato, nel periodo d’imposta dell’avvio della nuova attività, e nei due successivi, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività di impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisce, in alcun modo, la mera prosecuzione di una passata attività di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi; realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per l’accesso al nuovo regime forfetario.
Il rispetto delle suddette condizioni rileva, tuttavia, soltanto ai fini della riduzione del reddito di un terzo: l’eventuale inosservanza, pertanto, non preclude l’accesso al nuovo regime forfetario.
Determinazione dell’imposta sostitutiva
Il reddito determinato forfetariamente è assoggettato al tributo del 15%, sostitutivo dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali, delle addizionali comunali e dell’Irap.
Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Esoneri dagli adempimenti
Il contribuente in regime forfetario è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando il dovere di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 322/1998.
L’art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014 stabilisce, inoltre, l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui sono venuti meno i relativi requisiti di accesso o si sia verifica una causa di esclusione.
Cambiamento regime
Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa non può comportare salti o duplicazione di imposizione: ad esempio, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario ad uno disciplinato dal regime ordinario, i ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi.
Durata e cessazione del regime
Il nuovo regime forfetario non è soggetto a vincoli temporali, con l’effetto che potrà essere adottato fino a quando saranno rispettate le condizioni di accesso, e non si verificheranno cause di esclusione: il venir meno di una di tali circostanze non determina l’immediata uscita dal regime, ma soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo al manifestarsi di uno dei predetti eventi.
Qualora torni a osservare tutte le condizioni di acceso, il contribuente può nuovamente applicare il regime forfetario.
Regime contributivo agevolato
Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale. Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi fissi).
Per utilizzare il regime agevolato contributivo è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS.
Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l’accesso al regime fiscale agevolato. Il passaggio al regime previdenziale ordinario comporta, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche qualora sussistano le condizioni di accesso allo stesso.
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