Reverse charge: esteso a nuovi servizi dal 1° gennaio 2015

Con la legge di stabilità 2015, è stato esteso il meccanismo del reverse charge per l’assolvimento dell’IVA anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento operate su edifici.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 chiunque effettuerà, una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi, quindi, i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633.

Sebbene l’estensione del reverse charge per i servizi collegati agli edifici sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, però, molti sono ancora gli aspetti che dovranno essere chiariti dall’amministrazione finanziaria: si attende, quindi, un tempestivo intervento chiarificatore, al fine di disciplinare situazioni particolari che potrebbero generare errori di fatturazione.

Il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell’IVA volto a porre l’obbligo dell’assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell’imposta.

Ciò implica che:

  • il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l’annotazione inversione contabile (le fatture soggette a reverse charge in regime interno sono escluse dall’applicazione dell’imposta di bollo pari a 2 euro).
  • l’acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

La legge di Stabilità per l’anno 2015, integrando l’art. 17, comma 6 del Dpr 633/1972, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge per talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia.

In particolare l’imposta viene applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta, anche nel caso in cui l’operazione abbia a oggetto le seguenti prestazioni:

Prestazione Decorrenza Durata
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lett. a-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015 A regime
Tasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lett. d bis) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015 Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lett. d-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015 Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 (lett. d-quater) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015 Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (lett. d-quinquies) Le disposizioni in commento entreranno in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE23; A regime
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Le disposizioni relative alle cessioni di pallet sono applicabili dall’1.1.2015 A regime

Dai primi commenti apparsi sulla stampa specializzata, sembrerebbero rientrare nella nuova disciplina del reverse charge le tipologie di servizi correlate ai seguenti codici Ateco:

Nuove prestazioni soggette al “reverse charge”
Servizio Codice ateco Descrizione
 

 

Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici

43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione

(trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici.
81.21.00 Pulizia generale e non specializzata di edifici.
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici             (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari).
81.29.10 Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici.
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici 43.11.00 Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture.
 

 

Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.21.02 Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti.
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso.
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso.
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici.
Prestazioni di completamento relative ad edifici 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Per quanto riguarda le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all’interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo IVA. La novità, in concreto, interessa le agenzie immobiliari che appaltano a imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti e, potenzialmente, anche le immobiliari di costruzione e vendita.

Le prestazioni di demolizione che hanno sempre a riferimento i fabbricati, come quelle di pulizia, interessano le immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare.

Per le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (non le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera – se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato.

Per le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.

Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati

  • elettricisti,
  • idraulici,
  • installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di infissi,
  • imbianchini e decoratori,
  • giardinieri
  • tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.

Il meccanismo del reverse charge non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle prestazioni collegate a edifici rese da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi e che, quindi, fatturano le prestazioni senza IVA, indipendentemente dal fatto che le prestazioni di cui trattasi siano rese a favore:

  • di un altro soggetto che opera nel regime dei contribuenti minimi;
  • di un qualsiasi altro soggetto passivo IVA che opera nel regime ordinario.

Diversamente, invece, il contribuente che opera nel citato regime dei minimi che dovesse assumere la veste di committente dei servizi in oggetto nei confronti di un prestatore che opera nel regime iva normale, dovrà provvedere:

  • a integrare con l’IVA la fattura emessa senza iva dal prestatore ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 633/1972 ;
  • al versamento dell’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le medesime considerazioni operano, stante la marcata analogia con il regime dei minimi, anche con riferimento al nuovo regime forfettario, introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori autonomi.

Il commercialista che predispone la contabilità per l’esportatore abituale è tenuto al risarcimento del danno da questi subito a causa dall’errata tenuta dei conteggi. Alcuni chiarimenti sul Decreto semplificazioni
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2 Comments

  • GIUSEPPE ALBERTI 21 gennaio 2015 at 11:35

    un elettricista che allestisce un impianto elettrico/ elettronico/ acustico per una manifestazione fieristica / convegno oltre a fornire assistenza durante la manifestazione e lo smontaggio dello stesso alla conclusione della stessa è SOGGETTA A REVERSE CHARGE?

    • studiolombarddca 22 gennaio 2015 at 8:40

      Allo stato attuale molte sono ancora le questioni che l’Amministrazione Finanziaria deve chiarire in merito alla reale portata del nuovo regime.
      In particolare:
      – non risulta agevole la definizione di “edificio” cui la disposizione fa espresso riferimento. Le prestazioni rese in ambito della manifestazione fieristica/convegno interessano un edificio o solo strutture mobili all’interno dello stesso? Se questo fosse il caso dovrebbero continuare ad applicarsi le vecchie disposizioni (salvo futuri chiarimenti ministeriali);
      – non sono state fornite indicazioni precise né relativamente alle tipologie di prestazioni soggette alla nuova disposizione né sugli effettivi soggetti destinatari; non è infatti chiaro se il fattore discriminante sarà la natura della prestazione resa o l’attività abitualmente svolta dal prestatore (codice ATECO).

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