Alcuni chiarimenti sul Decreto semplificazioni

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Con la circolare 31 del 30 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate,  ha fornito alcune ulteriori delucidazioni in ordine alle novità fiscali contenute nel cosiddetto decreto semplificazioni e già segnalate con una nostra circolare del novembre scorso (cui si rimanda per integrazioni o maggiori informazioni)

Di seguito si riepilogano le principali tematiche oggetto di chiarimento suddivise sulla base della natura giuridica del soggetto interessato dalle stesse e in considerazione della natura degli adempimenti fiscali che sono stati semplificati.

SEMPLIFICAZIONI PER PERSONE FISICHE

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente in favore del professionistanon costituiscono più compensi per quest’ultimo.

La circolare chiarisce che il committente deduce le spese di vitto e alloggio (in misura piena e non limitata pari al 75%) a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito.

Il nuovo regime non trova applicazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate direttamente dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse (ad esempio le spese di trasporto).

La disposizione in oggetto è applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali di lavoro autonomo.

Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici proseguono per più di un periodo d’imposta .

A seguito della soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta è stato chiarito che deve ritenersi non applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 anche in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione commesso prima dell’entrata in vigore del decreto per cui, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento definitivo di irrogazione.

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’IRPEF

La circolare conferma che dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l’addizionale comunale.

Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Inoltre, l’acconto 2015 dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014 e eventuali delibere comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

L’Agenzia, oltre a riepilogare le novità in materia di successioni introdotte dal D.Lgs 175/2014 conferma l’innalzamento a euro 100.000 del tetto al di sotto del quale non vi è obbligo di dichiarazione (in caso di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta), in assenza di patrimonio immobiliare.

Viene inoltre ribadita la semplificazione riguardante la documentazione da allegare alla dichiarazione di successione. In particolare, il contribuente potrà allegare copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante.

In applicazione del principio del favor rei dettato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, non si darà luogo all’irrogazioni di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto in commento, non risultano più tenuti a detto adempimento.

Allineamento definizione prima casa IVA – Registro

Con la nuova disciplina, l’IVA agevolata al 4% si applica a tutti i trasferimenti delle abitazioni (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • A/8 (abitazioni in ville);
  • A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

L’applicazione dell’agevolazione IVA prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche che contraddistinguono gli immobili di lusso.

 

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale

La circolare dell’Agenzia ha confermato il conteggio automatico degli interessi attivi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale.

Insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l’Agente della riscossione dovrà liquidare e corrispondere i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente.

Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale

La circolare ministeriale fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di compensazione per i sostituti di imposta dei crediti scaturenti:

  • a seguito di versamenti in eccesso di ritenute rispetto al dovuto;
  • dai rimborsi effettuati nei confronti del sostituito.

A decorrere dal 2015 i sostituti d’imposta procederanno al recupero delle ritenute a credito (ad esempio, un’eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo per ridurre un versamento di ritenute applicate sul reddito di lavoro dipendente) facendo transitare lo scomputo in F24.

Fino all’introduzione di questa disposizione, nel modello F24 doveva essere indicato esclusivamente il debito al netto dell’avvenuto scomputo.

La circolare ministeriale infine chiarisce che le compensazioni sopra richiamate:

  • non concorrono alla determinazione del limite di compensazione (attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • se di importo superiore a 15.000 euro annui, non sono soggette all’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile. Tale obbligo continua a sussistere invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo (c.d. compensazione verticale)

 

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA’

Razionalizzazione delle comunicazioni per l’esercizio d’opzione per l’accesso a regimi fiscali speciali

La circolare affronta la disposizione in parola fornendo indicazioni in merito alla ratio della semplificazione introdotta con riferimento all’accesso ai regimi fiscali speciali quali la “Trasparenza fiscale”, il “Consolidato nazionale” e la “Tonnage tax”. Scopo del legislatore è quello di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni.

Sono state pertanto semplificate le modalità con cui aderire a tali regimi speciali, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all’interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all’esercizio delle stesse.

Tuttavia, la circolare precisa che per i seguenti eventi connessi al “Consolidato fiscale”:

  • comunicazione dell’interruzione della tassazione di gruppo;
  • comunicazione per l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione cui deve essere data evidenza,

occorre inviare una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione, non potendosi applicare le nuove disposizioni.

Società in perdita sistemica

La circolare affronta il tema delle società in perdita sistemica ribadendo che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la disciplina sulle società in perdita sistemica troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

Semplificazioni delle dichiarazioni di società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)

Il decreto ha abrogato, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso, e in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari, in quanto trattasi di dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intento

La circolare ministeriale riepiloga le nuove modalità di effettuazione dell’adempimento anche in relazione al periodo transitorio (12 dicembre 2014 – 11 febbraio 2015) di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra circolare del 18 dicembre 2014

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi Black List

La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi Black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

La circolare interviene chiarendo il concetto di importo complessivo annuale stabilendo che il limite del 10.000 euro introdotto si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black list.

Inoltre viene specificato che, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014, senza l’applicazione di sanzioni.

Iscrizione immediata negli elenchi VIES

La circolare commenta la modifica normativa chiarendo che il soggetto passivo IVA, diversamente da quanto precedentemente disposto, ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA (se richiesto in tale sede) o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.

Il documento affronta inoltre la nuova disposizione che prevede l’esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati VIES nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. Viene al riguardo precisato che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento.

La cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti verrà preceduta da un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente un’adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti.

Elenchi INTRASTAT SERVIZI

L’Amministrazione Finanziaria commenta le novità riguardanti il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’UE che viene ridotto alle seguenti informazioni:

  • Numeri d’identificazione IVA delle controparti;
  • Valore totale delle transazioni;
  • Codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
  • Paese di pagamento,

con conseguente abrogazione dell’obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio.

Estinzione della società e responsabilità dei liquidatori

In merito alla fattispecie in commento la circolare chiarisce che l’ampliamento dell’orizzonte temporale (portato a cinque anni) per l’estinzione degli effetti fiscali della cancellazione della società dal Registro delle Imprese trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione o già cancellate prima della data di entrata in vigore del decreto in commento.

Inoltre nella circolare viene specificato che a seguito delle modifiche introdotte il regime di responsabilità avrà ad oggetto tutte le imposte e non più solo le imposte dirette.

Rettifica IVA dei crediti non riscossi

Il decreto semplificazioni ha esteso le fattispecie alle quali è possibile applicare l’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplinante le fatture rettificative (c.d.“note di variazione in diminuzione”),

In particolare, le note di variazione possono essere emesse senza limiti temporali – salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione – a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 – bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese.

La modifica normativa ha inteso allineare la disciplina attualmente in vigore della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi e la disciplina IVA.

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