Il Parlamento dichiara punibile penalmente chi effettua prelevamenti, bonifici, cessioni, donazioni di denaro legato alla frode fiscale, se le imposte sottratte in un anno superano i 300 mila franchi. Anche nel caso in cui la frode sia stata commessa all’estero, in virtù di un principio inserito nella norma antiriciclaggio e finalizzato a tenere lontano dalla Svizzera il provento di truffe,corruzione, bancarotte, sequestri di persona, rapine e traffici illeciti. Così per banche, fiduciari, gestori patrimoniali dal primo febbraio 2015 scatterà l’obbligo di comunicazione all’Ufficio federale antiriciclaggio, anche in caso di sospetto di frode fiscale a danno del fisco straniero.
viaDalla Svizzera nuove norme contro il riciclaggio – La Mia Finanza.
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