Le opportunità della voluntary disclosure

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Con questa circolare sulla Voluntary Disclosure ha inizio la collaborazione tra lo Studio Legale de Tilla – diretto dall’avv. Maurizio de Tilla – che opera nei settori del diritto civile, immobiliare, commerciale, bancario e fallimentare e lo studio Lombard DCA i cui partners prestano la propria attività professionale in materia di contabilità e fiscalità, riorganizzazione di assetti societari, operazioni straordinarie e analisi economico-finanziarie.

Siamo certi che da tale collaborazione, come sempre accade nella condivisione delle conoscenze, nel libero scambio delle idee e nel confronto tra diverse professioni, possano nascere gli spunti per soddisfare il bisogno di analisi e la naturale curiosità che sono alla base di ogni pensiero e attività.

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Oggetto

Con l’approvazione delle modifiche apportate al D.L. n. 167/1990 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti italiani di regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto a eventuali capitali non dichiarati detenuti sia all’estero sia in Italia.

Aderendo alla procedura di voluntary disclosure (in seguito la “Procedura”) sarà possibile sanare sia l’omessa dichiarazione dei capitali detenuti in Italia o all’estero sia le imposte (a suo tempo) non pagate sui redditi che hanno concorso alla formazione di questi capitali.

Oggetto della norma sono i redditi evasi e i patrimoni detenuti sotto qualsiasi forma (quale a titolo esemplificativo: conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi comuni, depositi di metalli preziosi, partecipazioni, immobili e beni mobili registrati).  Tali beni non devono necessariamente essere posseduti direttamente dal contribuente; ma possono essere detenuti anche indirettamente attraverso strutture interposte o esterovestite.

Destinatari

Destinatari della Procedura sono i contribuenti italiani che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale (dichiarazione nel quadro RW del modello UNICO di capitali detenuti all’estero) e dalla disciplina fiscale delle imposte sui redditi (obblighi dichiarativi ai fini IRPEF/IRES, IVA, IRAP e dichiarazioni dei sostituti d’imposta). Sono quindi interessati al provvedimento:

  • i soggetti che devono applicare le regole sul monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
  • tutti i contribuenti in generale a prescindere dalla loro natura e forma giuridica (lavoratori autonomi, imprese, titolari di altri redditi, società di persone, enti commerciali, società di capitali).

La possibilità di adesione alla Procedura è prevista fino al 30 settembre 2015 e riguarda violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. Costituisce preclusione di adesione alla Procedura il fatto che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di attività di controllo e di accertamento amministrativo ovvero di procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

Termini dell’accertamento

Una volta prestata adesione, la Procedura deve essere effettuata in relazione a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili, considerando i termini di prescrizione in relazione alla tipologia di irregolarità ed al paese estero coinvolto. I termini di accertamento sono di:

  • 5 anni nel caso di omesse o infedeli dichiarazioni per le quali non sia stato ipotizzato un reato;
  • 10 anni per omesse dichiarazioni che comportino fatti di rilevanza penale o coinvolgano capitali occultati in paradisi fiscali (i cosiddetti paesi in “black-list”).

Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le attività detenute in paesi in “black-list” decade al realizzarsi delle seguenti condizioni:

  • il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiani richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria;
  • il deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure;
  • la stipula da parte dello Stato estero, entro 60 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge sulla d., di accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni a partire dalla firma dell’accordo stesso.

Effetti sul piano sanzionatorio penale

L’adesione alla Procedura annulla gli effetti penali dei reati di:

  • dichiarazione fraudolenta con false fatture;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi;
  • dichiarazione infedele;
  • omessa presentazione ed omesso versamento dell’IVA.

Rimangono invece punibili i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Effetti sul piano amministrativo-tributario

La Procedura prevede che i soggetti interessati debbano compilare un’apposita Richiesta, fornendo spontaneamente all’amministrazione finanziaria tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolarità commesse. Risulta cruciale il ruolo del consulente fiscale chiamato ad assistere il contribuente sia nel processo di ricostruzione dei redditi evasi per predisporre la Richiesta, sia nel contradditorio che instaurerà successivamente con l’amministrazione. Sulla base delle informazioni indicate l’autorità fiscale comunicherà al contribuente gli importi da versare come imposte evase, interessi e sanzioni. Il coinvolgimento attivo dell’amministrazione finanziaria rappresenta una sostanziale novità sia rispetto i precedenti scudi  fiscali che all’ordinario ravvedimento operoso.

Il calcolo delle somme dovute dipende dalla tipologia di infrazione: (i) se si tratta di omessa dichiarazione di capitali detenuti all’estero (quadro RW); ovvero (ii) di omessa (infedele) dichiarazione di redditi.

Nel primo caso (la mancata compilazione quadro RW) la sanzione prevista dalla nuova procedura ammonta alla metà del minimo edittale (e quindi all’1,5%) nel caso di patrimoni detenuti in paesi non a fiscalità privilegiata, e al 3% nel caso di patrimoni detenuti in paesi in “black-list”. L’aliquota dell’1,5% si applica anche ai capitali occultati in paesi a fiscalità privilegiata nei seguenti casi:

  • le attività vengono trasferite in Italia o in un Paese che consenta l’effettivo scambio di informazioni con l’Italia;
  • l’autore della violazione rilasci all’intermediario finanziario, presso cui le attività finanziarie sono detenute, un’autorizzazione a trasmettere alle autorità (finanziarie) italiane tutti i dati riguardanti le attività oggetto di “collaborazione volontaria” ed alleghi copia di tale autorizzazione.

La base imponibile per il calcolo della sanzione è il valore del patrimonio dichiarato. La sanzione si calcola per ogni anno in cui è stata omessa la dichiarazione.

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione ai fini della determinazione delle imposte sul reddito il contribuente che ha aderito alla Procedura dovrà versare:

  1. tutti i contributi dovuti, calcolati secondo le aliquote IRPEF/IRES;
  2. il 2% di tasse locali;
  3. interessi e sanzioni.

Opportunità e vantaggi

Il vantaggio di adesione alla Procedura volontaria risiede nelle sanzioni che vengono ridotte al 75% del minimo previsto dalla legge (100% delle imposte dovute se il reddito è stato prodotto in un paese in “white-list” e 200% delle imposte dovute se il reddito è stato prodotto in un paese in “black-list”). La Procedura prevede inoltre l’abbattimento delle sanzioni ridotte a 1/6 nel caso in cui il contribuente aderisca all’invito al contraddittorio e a 1/3 nel caso in cui aderisca all’accertamento.

Pur prevedendo sconti sulle sanzioni, la Procedura offre i suoi principali vantaggi nei termini dell’immunità garantita rispetto ad alcuni reati tributari più che, come gli “scudi fiscali” precedenti, in termini di riduzione del prelievo fiscale. L’opportunità di autodenuncia e di annullamento di illeciti tributari pregressi, inoltre, assume ancor più rilevanza se inquadrata nell’attuale contesto di riduzione dei segreti bancari (come standard) e di accelerazione delle procedure volte all’intensificazione dei controlli verso i paesi che offrono condizioni fiscali di vantaggio.

Rappresenta un chiaro esempio di questa nuova tendenza (i) il protocollo aggiuntivo alla Convenzione fra Italia e Lussemburgo risalente al 1981 (intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale) siglato il 21 giugno 2014 (e entrato in vigore il 24 ottobre 2014) prevedente uno scambio di informazioni rafforzato che permette di superare gli ostacoli derivanti dal segreto bancario; e (ii) l’annunciata firma dell’accordo bilaterale tra Svizzera e Italia con le relative regole di trasparenza.

Se interessati a intraprendere la Procedura appare quanto mai opportuno il coinvolgimento del professionista in quanto (a differenza dell’intermediario) soggetto che gode del segreto professionale e idoneo a valutare preliminarmente ogni fattispecie di rischio.

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