La legge di stabilità è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2014 introducendo le seguenti disposizioni:
- Pagamenti tracciabili per i canoni di locazione abitativi
- Detrazioni redditi di lavoro dipendente;
- Detrazioni risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili, misure antisismiche;
- Imposta di bollo prodotti finanziari;
- Ivafe;
- Contributo gestione separata INPS;
- Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;
- Rideterminazione detrazioni di oneri.
1. PAGAMENTI TRACCIABILI PER I CANONI DI LOCAZIONI ABITATIVI
In deroga al limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti, previsto all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/97, è previsto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) che ne assicurino la tracciabilità, da parte del locatore e del conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle locazioni di immobili strumentali.
Inoltre al fine di contrastare l’evasione fiscale, è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio di tali contratti.
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2. DETRAZIONI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Per i redditi di lavoro dipendente, relativamente alla detrazione IRPEF prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.
Le nuove norme prevedono l’applicazione di una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
DETRAZIONE SUL LAVORO DIPENDENTEReddito complessivo
R.C. minore o uguale a 8.000 euro Detrazione: 1.880 euro R.C. maggiore a 8.000 euro o minore/uguale a 28.000 euro Detrazione: 978 + 902 x (28.000 – R.C.) / 20.000 R.C. superiore a 28.000 euro o minore/uguale a 55.000 euro Detrazione: 978 x (55.000 – R.C.) / 27.000 R.C. uguale o superiore a 55.000 euro Detrazione: 0 euro |
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, viene ulteriormente prorogata l’agevolazione calcolata nella misura del:3. DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MOBILI, MISURE ANTISISMICHE
- · 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
- · 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del:
- · 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015;
- · 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016.
E’ stata disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare, la detrazione spetta nella misura del:
- · 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014;
- · 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, cioè nella misura pari al 36%, con limite di spesa di € 48.000.
Contemporaneamente, per i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione di un immobile, è prorogata per un altro anno, quindi fino al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) la detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetterà, quindi, per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e sempre nella percentuale del 50%.
Viene prorogata anche la detrazione IRPEF per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR) attivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici che si trovano ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
4. IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI
Dal 2014 la misura dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5 per mille al 2 per mille.
Inoltre, viene modificata la nota 3-ter del citato art. 13, la quale finora stabiliva per il 2013 che tale imposta di bollo avesse una misura minima di euro 34,20 e solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, a decorrere dall’anno 2013, anche una misura massima di euro 4.500.
Ora, la nota 3-ter modificata dalla Legge di Stabilità 2014, a partire dal 2014:
- · non prevede più la soglia minima di euro 34,20;
- · solo se per i soggetti diversi da persone fisiche, aumenta la misura massima dell’imposta da euro 4.500
a euro 14.000.
E’ rimasto invariato il regime degli estratti di conto corrente bancario e postale nonché dei libretti di risparmio anche postali:
- · imposta di bollo annuale di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica;
- · imposta di bollo annuale di 100 euro, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica.
Infine si ricorda, che se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro.
5. IVAFE
La misura dell’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero, passa dal 2014 dal 1,5 per mille al 2 per mille.
6. CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS
Viene previsto un aumento alle aliquote dei contributi dovuti alla sezione separata dell’Inps. In particolare, dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.
L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27,72% (27% + 0,72%), per gli altri iscritti in via esclusiva (co-coco e cocopro), invece, dal primo gennaio 2014 l’aliquota pensionistica aumenta di un punto e passa al 28% seguendo la progressione già prevista che si concluderà nel 2018 una volta raggiunta quota 33%, al pari dei lavoratori subordinati.
7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Relativamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, viene stabilito che il contribuente può estinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
- · di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
- · dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n.112/1999).
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.
Non è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.
La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.02.2014. A tal fine, la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.03.2014; fino a tale data, sono sospesi anche i termini di prescrizione.
Entro il 30.06.2014 il contribuente è informato, mediante posta ordinaria, dell’avvenuta estinzione del debito.
8. RIDETERMINAZIONE DETRAZIONE DI ONERI
Entro il prossimo 31 gennaio 2014, la legge di stabilità 2014, prevede che vengano adottati i provvedimenti normativi per razionalizzare le detrazioni per tutti gli oneri ricompresi nell’art.15 del DPR 917/86. Si tratta di tutti gli oneri detraibili ai quali, attualmente, in sede di dichiarazione dei redditi si applica la detrazioni del 19% (a titolo di esempio interessi passivi su mutui ipotecari, spese sanitarie, spese di istruzione, etc) .
Qualora entro tale data non vengano adottati i provvedimenti, la detrazione ammessa per gli oneri sostenuti nell’anno 2013 verrà ridotta al 18% per passare, poi, al 17% per quelli sostenuti nell’anno 2014.
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